Art. 3.
  1.  L'esercizio  del controllo sull'adempimento dell'obbligo di cui
all'art. 1, da effettuarsi con la cadenza prescritta dai  regolamenti
comunitari, e' attribuito, ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge
n. 491 citata nelle premesse, alle regioni, che espletano i controlli
secondo  le disposizioni previste dal regolamento CEE n. 344/91 della
Commissione del 13 febbraio 1991, servendosi di personale estraneo al
macello in possesso di abilitazione rilasciata dal Comitato nazionale
bovini istituito con decreto del Ministero dell'agricoltura  e  delle
foreste del 2 agosto 1984.