Art. 3. 1. L'esercizio del controllo sull'adempimento dell'obbligo di cui all'art. 1, da effettuarsi con la cadenza prescritta dai regolamenti comunitari, e' attribuito, ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge n. 491 citata nelle premesse, alle regioni, che espletano i controlli secondo le disposizioni previste dal regolamento CEE n. 344/91 della Commissione del 13 febbraio 1991, servendosi di personale estraneo al macello in possesso di abilitazione rilasciata dal Comitato nazionale bovini istituito con decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste del 2 agosto 1984.