Art. 4.
  1.  Il personale che ha effettuato la visita di controllo presso lo
stabilimento di macellazione redige apposito verbale  in  tre  copie,
delle  quali  una  rimane  all'organismo  regionale,  una  agli  atti
dell'opificio visitato, un'altra, infine,  va  inviata  al  Ministero
delle  risorse  agricole, alimentari e forestali - Direzione generale
delle politiche comunitarie e internazionali.