Art. 5.
  1.  Il  Ministero  delle  risorse  agricole, alimentari e forestali
supervisiona l'operato degli organismi regionali nonche' quello degli
opifici di macellazione, in applicazione dell'art. 3,  comma  2,  del
regolamento   CEE   n.   344/91   della   Commissione,  e  successive
integrazioni.