Art. 2.

  1.  Al  fine  di  collegare  l'entita' delle tasse e dei contributi
degli  studenti  ai  servizi  erogati  dalla  singole universita', le
disposizioni previste dall'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge
21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
giugno  1995,  n.  236,  trovano  applicazione  anche  per  gli  anni
accademici  1995-1996 e 1996-1997. Per l'anno accademico 1995-1996 e'
mantenuto  il contributo suppletivo di cui all'articolo 4 della legge
18  dicembre  1951,  n.  1551. Al relativo onere, per l'anno 1996, si
provvede  a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 1529 dello
stato  di  previsione  del Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica per il medesimo anno.