Art. 2. 1. Le somme stanziate per il Fondo di cui all'articolo 1 e non impegnate alla chiusura di ciascun esercizio finanziario sono conservate in bilancio, per gli stessi fini, nei tre anni successivi. Per l'anno 1995 sono conservate in bilancio le somme iscritte in conto competenza ed in conto residui non impegnate nell'anno 1994. 2. Le somme stanziate per il Fondo, relative agli esercizi finanziari 1994 e 1995, sono ripartite tutte nell'esercizio finanziario 1996, su presentazione di progetti relativi, congiuntamente o disgiuntamente, ai due anni finanziari, con indicazione del finanziamento attribuito per ciascuno dei due anni. 3. Al finanziamento dei progetti presentati, a decorrere dall'anno 1993, dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, si provvede mediante aperture di credito intestate al sindaco o al presidente dell'ente locale o al direttore generale dell'unita' sanitaria locale competenti per territorio; al finanziamento dei progetti presentati, a decorrere dallo stesso anno, dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, si provvede mediante aperture di credito intestate al prefetto nella cui competenza territoriale ricadano gli interventi oggetto del finanziamento stesso, in qualita' di funzionari delegati. 4. Il funzionario delegato dispone una anticipazione pari all'80 per cento dell'importo del finanziamento assentito. La rimanente quota del finanziamento e' erogata dopo il controllo sul rendiconto effettuato ai sensi del comma 6. 5. Alla gestione dei fondi mediante apertura di credito si applica il disposto di cui all'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, introdotto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627. In deroga alle vigenti norme sulla contabilita' dello Stato le somme accreditate in contabilita' speciale ai prefetti per il pagamento dei progetti finanziati ai sensi degli articoli 132 e 134 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, relativamente all'esercizio 1993, residui 1992, possono essere mantenute per il 1994 e per il 1995. Tenuto conto della particolare natura dei progetti, in deroga alle vigenti norme sulla contabilita' generale dello Stato, per le somme accreditate ai funzionari delegati ai sensi del presente articolo, la gestione e la rendicontazione delle somme relative all'esercizio finanziario 1993 sono prorogate per i quattro anni successivi all'esercizio medesimo e quelle relative agli esercizi finanziari 1994 e 1995 sono prorogate per i tre anni successivi agli esercizi considerati. 6. I controlli sui rendiconti e sull'utilizzo delle somme erogate per il finanziamento dei progetti di cui al comma 3 sono effettuati dalle ragionerie provinciali dello Stato e dalle delegazioni regionali della Corte dei conti, secondo le modalita' stabilite dalla normativa vigente. Sono inoltre autorizzate le visite ispettive di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le cui risultanze vengono riassunte e coordinate da un dirigente generale della Ragioneria generale dello Stato, operante nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, all'uopo nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, e collocato fuori ruolo ai sensi e per gli effetti degli articoli 58 e 59 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 7. Le somme relative al Fondo nazionale d'intervento per la lotta alla droga erogate sullo stanziamento del capitolo 2966 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1994, erroneamente riversate ai capitoli 3687 e 3690 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato nell'ultimo bimestre dell'anno 1994, ovvero nel corso dell'esercizio 1995, sono riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, al suddetto capitolo 2966 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1995 per essere riassegnate agli enti di provenienza mediante ordine di accreditamento intestato al funzionario delegato. La medesima procedura viene adottata per l'anno 1996 e successivi. 8. Gli enti locali i cui progetti sono stati ammessi a finanziamento sul Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga per l'esercizio finanziario 1993, che hanno effettuato anticipazioni a valere sul proprio bilancio, sono autorizzati a ripianare il bilancio stesso mediante l'emissione da parte del funzionario delegato di un ordinativo a favore della cassa dell'ente locale, di importo pari alla somma effettivamente anticipata. 9. All'articolo 100, comma 5, del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonche' della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, per gli interventi di prevenzione, recupero e reinserimento sociale dei tossicodipendenti". 10. Le regioni trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, una relazione annuale sull'impiego dei fondi ad esse trasferiti per la finalita' di cui all'articolo 1, comma 5, e sugli specifici risultati conseguiti. 11. La relazione annuale, presentata al Parlamento dal Ministro per la solidarieta' sociale, deve contenere una dettagliata analisi delle attivita' relative all'erogazione dei contributi indicati nel presente articolo.