IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni in materia di farmaci e di sanita'; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 settembre 1996; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, della difesa, della pubblica istruzione e dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e per la funzione pubblica e gli affari regionali; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1. Modificazioni al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539 1. All'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 3 e' sostituito dal seguente: " 3. La ripetibilita' della vendita di medicinali di cui al comma 2 e' consentita in conformita' alla prescrizione medica che riporti sulla ricetta il numero delle confezioni occorrenti ovvero la congiunta indicazione della posologia e della durata della terapia, che non puo' essere superiore ad un anno. L'indicazione di un numero di confezioni superiore all'unita' esclude la ripetibilita' della ricetta e consente la consegna frazionata dei medicinali prescritti. In mancanza delle citate indicazioni la ripetibilita' della vendita e' consentita per non piu' di cinque volte in un periodo non superiore a tre mesi dalla data di compilazione della ricetta."; b) il comma 4 e' sostituito dal seguente: " 4. Il farmacista che vende un medicinale di cui al comma 2 senza presentazione di ricetta medica e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centocinquantamila a lire novecentomila. Tale sanzione non si applica nell'ipotesi in cui il medicinale sia stato dispensato in casi di necessita', di urgenza e di impossibilita' di reperire un medico e a condizione che sia presentata la ricetta medica entro quarantotto ore. Il farmacista che viola il disposto del comma 3 o non appone sulle ricette il timbro attestante la vendita del prodotto e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire seicentomila.". 2. Il comma 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: " 3. Le ricette mediche relative ai medicinali di cui al comma 1 hanno validita' limitata a tre mesi; esse devono esse ritirate dal farmacista che e' tenuto a conservarle per sei mesi, qualora non le consegni all'autorita' competente per rimborso del prezzo a carico del Servizio sanitario nazionale.". 3. Qualora il farmacista venda, per piu' di tre volte, un medicinale disciplinato dagli articoli 5 e 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, senza presentazione di ricetta medica o su presentazione di ricette prive di validita', ovvero senza presentazione di ricetta di un centro medico specializzato, l'autorita' amministrativa competente puo' disporre l'applicazione di una sanzione pecuniaria da lire dieci milioni a lire trenta milioni. In caso di recidiva, l'autorita' amministrativa competente puo' disporre la chiusura della farmacia per un periodo da quindici a trenta giorni ovvero l'applicazione di una sanzione pecuniaria da lire trenta milioni a lire cinquanta milioni. Nel caso in cui la chiusura della farmacia determini il venir meno del servizio di farmacia sul territorio l'autorita' amministrativa competente puo' disporre unicamente l'applicazione della sanzione pecuniaria. Il secondo periodo del comma 6 dell'articolo 5 ed il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, sono abrogati.