Art. 10.
         Guardia medica, servizi di emergenza e territoriali
 1.  Fino  al  completamento  sul territorio nazionale dei servizi di
emergenza  di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo
1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 1992, ed
alla  definizione  di  nuovi  modelli  organizzativi  della  medicina
generale,  le  unita'  sanitarie  locali e le aziende ospedaliere, in
deroga  a  quanto previsto dall'articolo 8 del decreto legislativo 30
dicembre  1992,  n. 502, e successive modificazioni, per i servizi di
guardia  medica,  di  emergenza e territoriali, di cui ai decreti del
Presidente  della  Repubblica  25  gennaio 1991, n. 41, e 14 febbraio
1992,  n. 218, utilizzano i medici di guardia medica e quelli addetti
alle  attivita' di medicina dei servizi convenzionati con il Servizio
sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 48 della legge 23 dicembre
1978,  n.  833,  e  i  sostituti  alla  data di entrata in vigore del
presente decreto, fino alla attribuzione delle titolarita' delle zone
carenti al 31 dicembre 1994, a cui le regioni devono provvedere entro
sessanta  giorni  dalla  medesima  data; le regioni potranno altresi'
utilizzare,  successivamente  alla  data  di  entrata  in  vigore del
presente  decreto,  altri  sostituti  resi necessari dalle carenze in
particolari  ambiti  territoriali. Le regioni a statuto speciale e le
province  autonome  che non utilizzano contributi dello Stato possono
organizzare servizi di guardia medica con proprie norme.
  2.  Per  l'accesso alle funzioni di medico di medicina generale del
Servizio sanitario nazionale i requisiti previsti dalle norme vigenti
quali  diritti  acquisiti  sono  equipollenti  all'attestato  di  cui
all'articolo  2  del  decreto  legislativo  8 agosto 1991, n. 256. Ai
medici  che  hanno  superato  il  corso  di  formazione  specifica in
medicina generale di cui al decreto legislativo n. 256 del 1991 viene
riconosciuto un adeguato punteggio in sede di rinnovo convenzionale.