Art. 11. Medici militari 1. Ai medici militari e della polizia di Stato si applica l'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 14 giugno 1993, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1993, n. 296. Sono fatte salve le attivita' comunque compiute in regime di convenzione con Servizio sanitario nazionale.