Art. 11.
                           Medici militari
  1.  Ai  medici  militari  e  della  polizia  di  Stato  si  applica
l'articolo  6,  comma  1,  del  decreto-legge 14 giugno 1993, n. 187,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 12 agosto 1993, n. 296.
Sono  fatte  salve  le  attivita'  comunque  compiute  in  regime  di
convenzione con Servizio sanitario nazionale.