Art. 13. Finanziamento della formazione specialistica dei medici del Servizio sanitario nazionale 1. Per le finalita' previste dal decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, gli stanziamenti di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, come modificati dall'articolo 4, comma 14, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, sono integrati di lire 75 miliardi per l'anno 1995, 150 miliardi per l'anno 1996, 225 miliardi per l'anno 1997 e successivi. All'onere di cui al presente articolo si provvede con quote del Fondo sanitario nazionale allo scopo vincolate.