Art. 15. Nomina direttori sanitari e amministrativi delle UU.SS.LL. e delle aziende ospedaliere e regime convenzionale per i medici specialisti ambulatoriali. 1. L'incarico di direttore sanitario dell'unita' sanitaria locale e di direttore sanitario dell'azienda ospedaliera potra' essere conferito ad un direttore sanitario ospedaliero di ruolo, ad un dirigente apicale dell'area di igiene e sanita' pubblica di ruolo, in servizio alla data del 31 dicembre 1994. 2. Fino alla pubblicazione dell'elenco dei candidati che hanno superato i primi esami di idoneita' nazionale all'esercizio delle funzioni di direzione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, l'incarico di direttore sanitario dell'unita' sanitaria locale e di direttore sanitario dell'azienda ospedaliera potra' essere conferito in mancanza degli organici di personale di cui al comma 1, rispettivamente, ad un coadiutore sanitario o ad un vice direttore sanitario, che siano in possesso della specializzazione in una delle discipline comprese nell'area dell'igiene e di una anzianita' di servizio di sei anni nella medesima posizione funzionale. L'incarico di direttore sanitario dell'unita' sanitaria locale potra' inoltre essere conferito ad un medico appartenente ad una posizione funzionale di livello apicale, in possesso di un curriculum comprovante un iter formativo ed esperienze professionali nel campo della programmazione o gestione di servizi sanitari. L'incarico di dirigente medico di presidio ospedaliero potra' essere conferito al personale inquadrato nella posizione funzionale di vice direttore sanitario che presenti maggiori titoli da valutare con i criteri previsti, per il relativo concorso, dal decreto del Ministro della sanita' in data 30 gennaio 1982, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 22 febbraio 1982. 3. Gli incarichi di cui ai commi 1 e 2 cessano alla scadenza del novantesimo giorno dalla data di pubblicazione dell'elenco degli idonei e comunque non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 4. Sono revocati i concorsi per la posizione funzionale apicale dei ruoli sanitario, professionale, tecnico e amministrativo, banditi ai sensi del decreto del Ministro della sanita' 30 gennaio 1982, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 22 febbraio 1982, per i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto non siano iniziate le prove di esame. I concorsi di cui siano state iniziate le prove devono essere espletati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 5. Il settimo periodo del comma 7 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, e' sostituito dai seguenti: "Il direttore amministrativo e' un laureato in discipline giuridiche o economiche che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di eta' e che abbia svolto per almeno cinque anni una qualificata attivita' di direzione tecnica o amministrativa in enti pubblici o privati o strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione. Comunque nella stessa struttura ospedaliera o unita' sanitaria locale non potranno coesistere un direttore generale ed un direttore amministrativo provenienti entrambi da strutture non a carattere sanitario; uno dei due deve provenire da enti o strutture a carattere sanitario.". 6. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, dopo le parole: "medici di medicina generale" sono inserite le seguenti: ", gli specialisti ambulatoriali".