Art. 16.
    Finanziamenti per le procedure di copertura di posti vacanti
         e per il potenziamento delle funzioni distrettuali
  1. Nel triennio 1996-1998, per l'attuazione dell'articolo 18, comma
2-bis,  del  decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502, come
modificato  dal  decreto  legislativo  7  dicembre  1993,  n.  517, e
dell'articolo  26,  comma  2-ter,  del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, si provvede,
in  base  ai criteri che saranno stabiliti in sede contrattuale e nei
limiti   delle   disponibilita'   del   Fondo   sanitario   nazionale
appositamente  vincolate,  nella  misura  di lire 110 miliardi per il
1996,  di lire 220 miliardi per il 1997 e di lire 340 miliardi per il
1998,  e  per  gli  anni successivi, con corrispondente riduzione dei
programmi riferiti agli interventi di emergenza e dell'accantonamento
destinato  all'indennita' di abbattimento animali di cui alla legge 2
giugno  1988, n. 218, per una quota di lire 25 miliardi limitatamente
all'anno 1998 e successivi.
  2.  Per  il  potenziamento  delle  funzioni  distrettuali  e  delle
attivita'  della  medicina e della pediatria di base, ivi compresa la
necessaria  strumentazione,  e'  vincolata, limitatamente al 1996, la
somma  di  lire 40 miliardi a valere sul Fondo sanitario nazionale di
parte  corrente,  con corrispondente riduzione dei programmi riferiti
agli interventi di emergenza.
  3.  Per  la  copertura  dei posti vacanti di personale medico e non
medico  delle strutture di ricovero per malattie infettive realizzate
nell'ambito dei programmi di cui alla legge 5 giugno 1990, n. 135, le
regioni  e  le  province  autonome  di  Trento  e  di Bolzano possono
avvalersi  delle procedure concorsuali previste dall'articolo 4 della
stessa  legge, con le integrazioni di cui al comma 4 dell'articolo 18
del  decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502, e successive
modificazioni.