Art. 16. Finanziamenti per le procedure di copertura di posti vacanti e per il potenziamento delle funzioni distrettuali 1. Nel triennio 1996-1998, per l'attuazione dell'articolo 18, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, e dell'articolo 26, comma 2-ter, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, si provvede, in base ai criteri che saranno stabiliti in sede contrattuale e nei limiti delle disponibilita' del Fondo sanitario nazionale appositamente vincolate, nella misura di lire 110 miliardi per il 1996, di lire 220 miliardi per il 1997 e di lire 340 miliardi per il 1998, e per gli anni successivi, con corrispondente riduzione dei programmi riferiti agli interventi di emergenza e dell'accantonamento destinato all'indennita' di abbattimento animali di cui alla legge 2 giugno 1988, n. 218, per una quota di lire 25 miliardi limitatamente all'anno 1998 e successivi. 2. Per il potenziamento delle funzioni distrettuali e delle attivita' della medicina e della pediatria di base, ivi compresa la necessaria strumentazione, e' vincolata, limitatamente al 1996, la somma di lire 40 miliardi a valere sul Fondo sanitario nazionale di parte corrente, con corrispondente riduzione dei programmi riferiti agli interventi di emergenza. 3. Per la copertura dei posti vacanti di personale medico e non medico delle strutture di ricovero per malattie infettive realizzate nell'ambito dei programmi di cui alla legge 5 giugno 1990, n. 135, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono avvalersi delle procedure concorsuali previste dall'articolo 4 della stessa legge, con le integrazioni di cui al comma 4 dell'articolo 18 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.