Art. 18. Disposizioni per le commissioni mediche periferiche del Ministero del tesoro 1. Il personale assunto a norma dell'articolo 3-bis del decreto-legge 20 gennaio 1990, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1990, n. 52, e dell'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1991, tuttora in servizio ed in possesso dei relativi requisiti per la nomina, e' inquadrato, a domanda e previo giudizio di idoneita' da espletarsi con le modalita' fissate con decreto del Ministro del tesoro, nel ruolo speciale di cui all'articolo 2 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 novembre 1994, in posizione non superiore a quella rivestita nel rapporto a tempo determinato. Detto personale e' assegnato alle segreterie delle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidita' civile con le modalita' previste dalle norme vigenti. La domanda e' presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; in mancanza il rapporto di lavoro cessa alla data di scadenza originariamente prevista. Fino al perfezionamento dell'inquadramento nel ruolo speciale sono prorogati i rapporti in corso. 2. I posti che rimangono vacanti nel ruolo speciale, dopo la trasformazione dei rapporti di lavoro di cui al comma 1, sono coperti, ai sensi della vigente normativa, con la mobilita' del personale delle altre amministrazioni pubbliche in eccedenza.