Art. 2.
       Modificazioni ai regi decreti 27 luglio 1934, n. 1265,
                    e 30 settembre 1938, n. 1706
  1. All'articolo 123, comma primo, lettera c), del testo unico delle
leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265,
e successive modificazioni, le parole: "sia conservata copia di tutte
le ricette e" sono soppresse.
  2.  All'articolo  38, comma quarto, del regolamento per il servizio
farmaceutico  approvato con regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706,
le  parole:  "I farmacisti debbono conservare per la durata di cinque
anni  copia  di  tutte  le  ricette  spedite"  sono  sostituite dalle
seguenti:  "I  farmacisti  debbono conservare per sei mesi le ricette
spedite concernenti preparazioni estemporanee non ripetibili".