Art. 20. Differimento di termini 1. Il differimento di termini previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 280, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 1996, n. 382, concernente l'approvazione dei progetti esecutivi delle opere finanziate con le risorse disponibili in attuazione di quanto previsto dalla legge 11 marzo 1988, n. 67, si applica, altresi', agli interventi di cui all'articolo 2 della legge 5 giugno 1990, n. 135. Alla ridestinazione dei finanziamenti eventualmente disponibili si provvede con le modalita' stabilite dall'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 1 dicembre 1995, n. 509, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 1996, n. 34.