Art. 20.
                       Differimento di termini
  1.  Il  differimento  di termini previsto dall'articolo 1, comma 3,
del   decreto-legge   17   maggio   1996,  n.  280,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  18  luglio  1996,  n.  382, concernente
l'approvazione  dei  progetti esecutivi delle opere finanziate con le
risorse  disponibili  in attuazione di quanto previsto dalla legge 11
marzo  1988,  n.  67,  si  applica,  altresi', agli interventi di cui
all'articolo 2 della legge 5 giugno 1990, n. 135. Alla ridestinazione
dei  finanziamenti  eventualmente  disponibili  si  provvede  con  le
modalita'  stabilite  dall'articolo  3,  comma 4, del decreto-legge 1
dicembre  1995, n. 509, convertito, con modificazioni, dalla legge 31
gennaio 1996, n. 34.