Art. 21.
                       Coloranti per alimenti
  1.   L'autorizzazione   alla   produzione,  al  commercio  ed  alla
detenzione  di  coloranti per alimenti, di cui all'articolo 57, comma
4,  della legge 19 febbraio 1992, n. 142, e' rilasciata dalla regione
o dall'autorita' da essa delegata.
  2.   Restano   validi  gli  atti  istruttori  gia'  compiuti  e  le
autorizzazioni  rilasciate  dalle  regioni  e  dalle unita' sanitarie
locali.