Art. 21. Coloranti per alimenti 1. L'autorizzazione alla produzione, al commercio ed alla detenzione di coloranti per alimenti, di cui all'articolo 57, comma 4, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, e' rilasciata dalla regione o dall'autorita' da essa delegata. 2. Restano validi gli atti istruttori gia' compiuti e le autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dalle unita' sanitarie locali.