Art. 22.
                Disposizioni sulla spesa farmaceutica
  1.  I  limiti di spesa previsti dall'articolo 7, commi 4 e 5, della
legge  23  dicembre 1994, n. 724, sono riferiti a ciascuna regione in
proporzione alla popolazione residente.
  2.   L'onere   a   carico  del  Servizio  sanitario  nazionale  per
l'assistenza  farmaceutica  previsto  dall'articolo 7, comma 4, della
legge  23  dicembre  1994,  n.  724,  e'  rideterminato in lire 9.700
miliardi.
  3. Le maggiori spese per l'assistenza farmaceutica per l'anno 1995,
pari a lire 700 miliardi, da imputare al capitolo 5941 dello stato di
previsione  del Ministero del tesoro, sono poste a carico delle somme
iscritte  sul  conto  dei  residui  del  capitolo medesimo per l'anno
finanziario 1995.
  4.  La  somma  prevista  dal comma 3 e' ripartita fra le regioni in
proporzione alla popolazione residente.