Art. 22. Disposizioni sulla spesa farmaceutica 1. I limiti di spesa previsti dall'articolo 7, commi 4 e 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono riferiti a ciascuna regione in proporzione alla popolazione residente. 2. L'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per l'assistenza farmaceutica previsto dall'articolo 7, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e' rideterminato in lire 9.700 miliardi. 3. Le maggiori spese per l'assistenza farmaceutica per l'anno 1995, pari a lire 700 miliardi, da imputare al capitolo 5941 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, sono poste a carico delle somme iscritte sul conto dei residui del capitolo medesimo per l'anno finanziario 1995. 4. La somma prevista dal comma 3 e' ripartita fra le regioni in proporzione alla popolazione residente.