Art. 24. Adeguamento dei prezzi degli emoderivati salvavita al prezzo medio europeo 1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 8, comma 12, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, l'adeguamento alla media comunitaria del prezzo degli emoderivati salvavita, identificati con decreto del Ministro della sanita', avviene nella misura del 50 per cento a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto e per il restante 50 per cento a partire dal 1 gennaio 1997.