Art. 27. Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 13 settembre 1996 SCALFARO PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri BINDI, Ministro della sanita' CIAMPI, Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica ANDREATTA, Ministro della difesa BERLINGUER, Ministro della pubblica istruzione e dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica BASSANINI, Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali Visto, il Guardasigilli: FLICK