Art. 5. Integrazione del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270 1. Dopo l'articolo 10 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, e' aggiunto il seguente: "Art. 10-bis (Norma transitoria). - 1. In sede di prima applicazione, i direttori di ruolo degli istituti zooprofilattici sperimentali in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono confermati ed assumono la qualifica di direttori generali. 2. Il consiglio di amministrazione ed i collegi dei revisori in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto restano confermati fino all'entrata in vigore della normativa regionale di cui al comma 7 dell'articolo 3.".