Art. 5.
                Integrazione del decreto legislativo
                       30 giugno 1993, n. 270
  1.  Dopo  l'articolo  10 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n.
270, e' aggiunto il seguente:
  "Art.   10-bis   (Norma   transitoria).  -  1.  In  sede  di  prima
applicazione,  i  direttori  di  ruolo degli istituti zooprofilattici
sperimentali  in servizio alla data di entrata in vigore del presente
decreto,  sono  confermati  ed  assumono  la  qualifica  di direttori
generali.
   2.  Il  consiglio  di amministrazione ed i collegi dei revisori in
carica  alla  data  di entrata in vigore del presente decreto restano
confermati  fino  all'entrata  in vigore della normativa regionale di
cui al comma 7 dell'articolo 3.".