Art. 6.
                Modificazioni al decreto legislativo
                      14 dicembre 1992, n. 508
  1.  Al decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, sono apportate
le seguenti modificazioni:
    a)  all'articolo  2,  comma  1,  n. 1), le parole: "non idonei al
consumo umano diretto" sono sostituite dalle seguenti: "non destinati
al consumo umano diretto;";
    b) all'articolo 17 il comma 2 e' sostituito dal seguente:
  "  2.  La  domanda  di  cui al comma 1 deve essere corredata da una
copia  delle  autorizzazioni necessarie ai sensi delle leggi vigenti,
nonche'  da un progetto di adeguamento alle prescrizioni del presente
decreto,  da  realizzare  entro  tre anni dalla data di presentazione
della domanda.";
    c) il comma 4 dell'articolo 17 e' sostituito dal seguente:
  " 4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano altresi'
agli stabilimenti di trasformazione di materiali a basso rischio.";
    d) dopo il comma 4 dell'articolo 17 e' inserito il seguente:
  "4-bis. Chi non realizza il progetto dell'adeguamento dell'impianto
entro  i  termini  fissati, ovvero non da' comunicazione al Ministero
della   sanita'   ed   alla   competente   unita'   sanitaria  locale
dell'avvenuto  adeguamento  entro  i  termini  fissati  dal  presente
articolo   deve   comunque   sospendere   l'attivita'.   In  caso  di
prosecuzione   dell'attivita'   si  applicano  le  sanzioni  previste
dall'articolo 19.".