Art. 7.
                Integrazione del decreto legislativo
                       30 gennaio 1993, n. 28
  1.  Dopo  l'articolo 13 del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n.
28, a inserito il seguente:
  "Art.  13-bis  .  -  1.  Chiunque  effettua gli scambi di animali e
prodotti  di origine animale senza la preventiva registrazione di cui
agli articoli 5 e 11 e' punito, salvo che il fatto costituisca reato,
con  la sanzione amministrativa pecuniaria da lire tre milioni a lire
quaranta milioni.
   2.  Chi  essendovi obbligato in applicazione degli articoli 5 e 11
non provveda alla stipula della prevista convenzione e' punito, salvo
che  il  fatto  costituisca  reato,  con  la  sanzione amministrativa
pecuniaria da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni.
   3.  L'operatore  registrato  o convenzionato che non ottempera gli
obblighi  contratti  con  la  registrazione  o  con la convenzione e'
punito,  salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  con  la sanzione
amministrativa  pecuniaria  da lire un milione a lire tre milioni per
ogni singolo obbligo violato.".