Art. 7. Integrazione del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28 1. Dopo l'articolo 13 del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, a inserito il seguente: "Art. 13-bis . - 1. Chiunque effettua gli scambi di animali e prodotti di origine animale senza la preventiva registrazione di cui agli articoli 5 e 11 e' punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire tre milioni a lire quaranta milioni. 2. Chi essendovi obbligato in applicazione degli articoli 5 e 11 non provveda alla stipula della prevista convenzione e' punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni. 3. L'operatore registrato o convenzionato che non ottempera gli obblighi contratti con la registrazione o con la convenzione e' punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire tre milioni per ogni singolo obbligo violato.".