Art. 9.
              Disposizioni sui prodotti a base di carne
               e su altri prodotti di origine animale
  1.  Il termine del 31 ottobre 1995 previsto dall'articolo 22, comma
3,  del  decreto  legislativo  30 dicembre 1992, n. 537, e successive
modificazioni, e' differito al 31 maggio 1996 a condizione che:
    a)  lo  stabilimento abbia iniziato i lavori di adeguamento entro
il 31 ottobre 1995;
    b)   la   regione   o  provincia  autonoma  esprima,  sulla  base
dell'avanzamento   dei   lavori,   parere  favorevole  alla  proroga,
trasmettendo lo stesso al Ministro della sanita'.
  2.  Qualora  si  verifichino  le  condizioni di cui al comma 1, gli
stabilimenti   possono   proseguire   la  loro  attivita'  fino  alla
conclusione dell'istruttoria, che dovra' comunque concludersi entro e
non oltre il 31 luglio 1996.
  3.  Le  disposizioni  di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche agli
stabilimenti  per la produzione di alcuni prodotti di origine animale
di  cui  al  decreto  del  Ministro  della  sanita'  11 ottobre 1993,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 247 del 20 ottobre 1993, e
successive modificazioni.