Art. 9. Disposizioni sui prodotti a base di carne e su altri prodotti di origine animale 1. Il termine del 31 ottobre 1995 previsto dall'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, e successive modificazioni, e' differito al 31 maggio 1996 a condizione che: a) lo stabilimento abbia iniziato i lavori di adeguamento entro il 31 ottobre 1995; b) la regione o provincia autonoma esprima, sulla base dell'avanzamento dei lavori, parere favorevole alla proroga, trasmettendo lo stesso al Ministro della sanita'. 2. Qualora si verifichino le condizioni di cui al comma 1, gli stabilimenti possono proseguire la loro attivita' fino alla conclusione dell'istruttoria, che dovra' comunque concludersi entro e non oltre il 31 luglio 1996. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche agli stabilimenti per la produzione di alcuni prodotti di origine animale di cui al decreto del Ministro della sanita' 11 ottobre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 20 ottobre 1993, e successive modificazioni.