Art. 3.
                         Iscrizione all'Albo
  1.  L'iscrizione  all'Albo  e' disposta dal Ministero del commercio
con l'estero previa verifica dei seguenti requisiti:
    a)  presenza  di  una  struttura  camerale  composta, almeno, dai
seguenti   organi:  assemblea  dei  soci;  presidente;  collegio  dei
revisori;
    b)   disposizione   statutaria   da   cui  risulti  la  finalita'
dell'incremento dei rapporti economico-commerciali fra i due Paesi;
    c)  assenza  nei  confronti degli amministratori con cittadinanza
italiana  di  condanne  per  reati  punibili  con  la  reclusione. La
documentazione relativa sara' acquisita d'ufficio;
    d)  benestare  della  rappresentanza  diplomatica  dello Stato di
appartenenza per gli amministratori con cittadinanza straniera.
  2.  Sulla  domanda d'iscrizione provvede il Ministero del commercio
con  l'estero, convocando, ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto
1990,  n.  241,  un'apposita  conferenza  di  servizi cui partecipano
rappresentanti  del  Ministero  degli  affari  esteri,  del Ministero
dell'industria, commercio e artigianato e dell'Unioncamere.
  3.  La  conferenza  effettua  la propria valutazione sulla base del
programma  delle  attivita'  previste e delle effettive potenzialita'
d'incremento  dei  rapporti  economico-commerciali  tra  i due Paesi,
nonche'   dell'attivita'   svolta   in   campo   promozionale   dalle
associazioni gia' operanti.