Art. 3. Iscrizione all'Albo 1. L'iscrizione all'Albo e' disposta dal Ministero del commercio con l'estero previa verifica dei seguenti requisiti: a) presenza di una struttura camerale composta, almeno, dai seguenti organi: assemblea dei soci; presidente; collegio dei revisori; b) disposizione statutaria da cui risulti la finalita' dell'incremento dei rapporti economico-commerciali fra i due Paesi; c) assenza nei confronti degli amministratori con cittadinanza italiana di condanne per reati punibili con la reclusione. La documentazione relativa sara' acquisita d'ufficio; d) benestare della rappresentanza diplomatica dello Stato di appartenenza per gli amministratori con cittadinanza straniera. 2. Sulla domanda d'iscrizione provvede il Ministero del commercio con l'estero, convocando, ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, un'apposita conferenza di servizi cui partecipano rappresentanti del Ministero degli affari esteri, del Ministero dell'industria, commercio e artigianato e dell'Unioncamere. 3. La conferenza effettua la propria valutazione sulla base del programma delle attivita' previste e delle effettive potenzialita' d'incremento dei rapporti economico-commerciali tra i due Paesi, nonche' dell'attivita' svolta in campo promozionale dalle associazioni gia' operanti.