Art. 4.
                         Aggiornamento dati
  1. Le camere di commercio iscritte all'Albo provvedono a comunicare
entro 60 (sessanta) giorni al Ministero del commercio con l'estero le
variazioni che intervengano nella compagine sociale.
  2. Il termine di cui al primo comma e' ridotto a 30 (trenta) giorni
nel caso di variazioni apportate allo statuto e alle cariche sociali.
  3.  Entro  il  31  gennaio  di  ciascun anno le camere di commercio
iscritte all'Albo trasmettono al Ministero del commercio con l'estero
l'elenco dei soci aggiornato al 31 dicembre dell'anno precedente.
  4. Il Ministero del commercio con l'estero dispone la cancellazione
dall'Albo  ove  accerti  che  siano  venuti meno i requisiti previsti
dall'art. 3.