Art. 4. Aggiornamento dati 1. Le camere di commercio iscritte all'Albo provvedono a comunicare entro 60 (sessanta) giorni al Ministero del commercio con l'estero le variazioni che intervengano nella compagine sociale. 2. Il termine di cui al primo comma e' ridotto a 30 (trenta) giorni nel caso di variazioni apportate allo statuto e alle cariche sociali. 3. Entro il 31 gennaio di ciascun anno le camere di commercio iscritte all'Albo trasmettono al Ministero del commercio con l'estero l'elenco dei soci aggiornato al 31 dicembre dell'anno precedente. 4. Il Ministero del commercio con l'estero dispone la cancellazione dall'Albo ove accerti che siano venuti meno i requisiti previsti dall'art. 3.