Art. 5. Disposizioni finali 1. Per gli organismi gia' esistenti sul territorio italiano con la denominazione "camera di commercio italo - .." o "camera di commercio .. in Italia" la domanda di iscrizione all'Albo deve essere presentata entro il 30 settembre 1996. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 19 luglio 1996 Il Ministro del commercio con l'estero FANTOZZI Il Ministro degli affari esteri DINI Visto, Il Guardasigilli: FLICK Registrato alla Corte dei conti il 17 settembre 1996 Registro n. 1 Commercio estero, foglio n. 73