Art. 5.
                         Disposizioni finali
  1.  Per gli organismi gia' esistenti sul territorio italiano con la
denominazione "camera di commercio italo - .." o "camera di commercio
..   in  Italia"  la  domanda  di  iscrizione  all'Albo  deve  essere
presentata entro il 30 settembre 1996.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Roma, 19 luglio 1996
                                                          Il Ministro
                                           del commercio con l'estero
                                                             FANTOZZI
                                      Il Ministro degli affari esteri
                                                                 DINI
Visto, Il Guardasigilli: FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 17 settembre 1996
Registro n. 1 Commercio estero, foglio n. 73