IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di provvedere al risanamento, alla ristrutturazione e alla privatizzazione del Banco di Napoli S.p.a.; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 settembre 1996; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1. Interventi finanziari 1. Fermi gli impegni gia' previsti da altre leggi, il Ministro del tesoro e' autorizzato a sottoscrivere uno o piu' aumenti del capitale del Banco di Napoli S.p.a. unitamente all'intervento finanziario di una o piu' banche ed altri investitori istituzionali ovvero in presenza dell'impegno di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), al fine di risanare, ristrutturare e privatizzare il Banco di Napoli. 2. Gli interventi finanziari delle banche e degli altri investitori istituzionali di cui al comma 1 possono assumere la forma di prestito subordinato, anche convertibile, ovvero di partecipazione al capitale, anche attraverso aumenti di capitale riservati con emissione di azioni di risparmio o privilegiate, eventualmente convertibili in azioni ordinarie. 3. L'ammontare degli aumenti di capitale da parte del Tesoro e' determinato con decreti del Ministro del tesoro tenuto conto delle finalita' del presente decreto e degli impegni finanziari delle banche e degli altri investitori istituzionali. 4. Per la realizzazione dell'operazione prevista dai commi 1, 2 e 3, il Ministro del tesoro e' autorizzato a stipulare accordi di sindacato per la gestione del Banco, concedere diritti di prelazione sull'acquisto della partecipazione del Tesoro, acquistare a trattativa diretta o a seguito di offerta pubblica, azioni del Banco di Napoli o diritti di opzione sulle stesse anche in deroga alle norme di contabilita' di Stato e alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, e all'articolo 13 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356. L'offerta di acquisto deve avere ad oggetto, almeno alle medesime condizioni, anche le azioni di risparmio. 5. La Banca d'Italia puo' disporre lo svincolo della somma depositata dal Banco di Napoli a titolo di riserva obbligatoria di cui all'articolo 10 della legge 26 novembre 1993, n. 483, al fine di facilitare il superamento della situazione di difficolta'. 6. Gli eventuali versamenti gia' effettuati dal Tesoro, destinati ad aumenti di capitale, vengono imputati al capitale dopo che si siano perfezionati gli aumenti di capitale del Tesoro di cui al comma 1.