Art. 2.
            Disposizioni relative agli attuali azionisti
 1.  Fermo  il  trasferimento immediato delle azioni e dei diritti di
opzione, il corrispettivo che il Tesoro paghera' per l'acquisto delle
azioni  e  dei  diritti  di  cui  al  comma  4  dell'articolo 1 sara'
determinato,  secondo  criteri stabiliti con decreto del Ministro del
tesoro,  sulla base del prezzo realizzato a seguito della dismissione
di cui all'articolo 5, ridotto degli eventuali oneri per la copertura
delle  perdite  del  Banco conseguenti agli interventi a favore delle
societa'  cessionarie di cui all'articolo 3, comma 6 e dell'ammontare
del  capitale  conferito  dal  Tesoro  ai sensi del presente decreto,
aumentato degli interessi calcolati al prime rate ABI.
  2.  Ai  titolari  dei  diritti  di opzione relativi agli aumenti di
capitale  previsti dall'articolo 1, comma 1 del presente decreto, che
non  abbiano  esercitato  tali diritti, e' riconosciuta una somma che
sara'  determinata  secondo i criteri e con le modalita' indicati nel
precedente  comma 1. Gli azionisti che alla data di entrata in vigore
del  presente  decreto avessero gia' esercitato il diritto di opzione
potranno  revocare la sottoscrizione entro il termine stabilito dalla
delibera assembleare per l'esercizio del diritto di opzione.
  3.  Ai  titolari delle azioni, in circolazione alla data di entrata
in  vigore  del  presente  decreto,  viene  attribuito  il diritto di
acquistare,  al  valore nominale, successivamente ai conferimenti del
Tesoro  di  cui  all'articolo  1,  un'azione  ordinaria posseduta dal
Tesoro  ogni  quindici azioni di qualunque categoria. Con decreto del
Ministro  del  tesoro verranno disciplinate le modalita' operative di
esercizio del diritto.
  4.  Il diritto al corrispettivo e il diritto all'acquisto di cui ai
commi   1   e  2  e  3  possono  essere  rappresentati  da  documenti
negoziabili,  le cui caratteristiche sono determinate con decreto del
Ministro del tesoro, sentita la Commissione nazionale per le societa'
e la borsa.