Art. 3.
                         C o n d i z i o n i
  1.  Gli interventi finanziari del Tesoro di cui all'articolo 1 sono
condizionati:
    a)  all'accertamento,  entro  il 30 giugno 1996, della situazione
patrimoniale  del  Banco  di  Napoli alla data del 31 marzo 1996 e ai
relativi provvedimenti di adeguamento del capitale sociale;
    b)  alla  deliberazione,  entro il 30 giugno 1996, da parte degli
organi   amministrativi   del   Banco,   di   un   idoneo   piano  di
ristrutturazione,   da  elaborare  con  l'ausilio  di  un  consulente
specializzato,  scelto  dal  Tesoro  con  le  modalita'  di  cui agli
articoli 1 e 13 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito,
con  modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, da sottoporre
all'approvazione  della  Banca  d'Italia  e  conforme all'ordinamento
comunitario, e che individui i criteri, i tempi e le modalita' per il
risanamento  patrimoniale  ed economico e per la ristrutturazione del
Banco e del gruppo e ne definisca le strategie gestionali;
    c)  all'intervenuta stipulazione, non oltre il 31 luglio 1996, di
accordi sindacali che comportino la diminuzione, entro il 31 dicembre
1997,  del  costo del lavoro, anche attraverso la riduzione del costo
unitario  ai livelli medi nazionali del settore del credito, compresa
la  revisione  dei  regimi  pensionistici integrativi, incluso quello
destinato a realizzare la garanzia di cui alla lettera c) del comma 3
dell'articolo  3 della legge 30 luglio 1990, n. 218, e all'articolo 4
del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357. In sede di accordi,
potra'  essere  adottato  anche  il regime di cui alla lettera a) del
comma  2  dell'articolo  2 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n.
124.  Detti  accordi,  stipulati  dalle associazioni sindacali di cui
all'articolo  19  della  legge  20 maggio 1970, n. 300, sono efficaci
anche se in deroga a disposizioni di legge o di contratto collettivo,
nei confronti di tutti gli interessati;
    d)  agli  interventi finanziari di cui al comma 2 dell'articolo 1
ovvero  all'assunzione  di  impegni a partecipare alla dismissione di
cui  all'articolo 5, secondo quanto previsto con apposito decreto del
Ministro del tesoro.
  2.  In  pendenza  delle  condizioni  di cui al comma 1, il prestito
obbligazionario  sottoscritto  dalla  Cassa  depositi  e  prestiti e'
rilevato  dal  Tesoro  entro  il  15  giugno  1996 e convertito in un
prestito   subordinato   alle  medesime  condizioni  di  tasso.  Tale
conversione  e' subordinata alla concessione in favore del Tesoro del
pegno,  con  diritto  di  voto,  delle  azioni del Banco di Napoli di
proprieta'  dell'azionista di maggioranza, ovvero al conferimento, in
favore  del Tesoro, di mandato irrevocabile, anche per piu' assemblee
e  senza  indicazione di istruzioni, ad esercitare il diritto di voto
relativo alle azioni del Banco di Napoli di proprieta' dell'azionista
di  maggioranza,  al  fine  di consentire al Tesoro di disporre della
maggioranza  dei  diritti  di  voto  nelle assemblee convocate per le
operazioni  sul  capitale  sociale  e  per il rinnovo degli organi ai
sensi  degli  articoli  1  e  3  del  presente decreto. Convertito il
prestito,  il  Ministro  del tesoro provvede, anche con apposito atto
amministrativo,  al rinnovo dei componenti degli organi societari del
Banco,  anche  al  fine  di agevolare gli interventi finanziari delle
banche  e degli altri investitori istituzionali che abbiano assunto i
relativi  impegni.  Il  prestito  subordinato  e i relativi interessi
maturati  sono  utilizzati  dal  Tesoro  per  la sottoscrizione degli
aumenti di capitale di cui all'articolo 1.
  3.  Relativamente alle pensioni integrative, alle quote di pensione
ed  alle  pensioni  sostitutive,  a  carico  del  Banco  di Napoli, i
meccanismi  perequativi, comunque previsti, rimangono temporaneamente
sospesi,    ricominciando    ad   operare   dall'esercizio   in   cui
l'integrazione  delle  riserve matematiche, necessaria a coprirne gli
oneri, non pregiudichera' la realizzazione di utili netti, e comunque
non  prima del 31 dicembre 2000. Per le pensioni sostitutive la quota
soggetta  al  blocco  e' pari al 15% dell'importo spettante nell'anno
1996.  E'  escluso  ogni  successivo recupero, sotto qualsiasi forma,
degli aumenti non maturati nel periodo di sospensione.
  4.  Al  fine di favorire l'attuazione del piano di ristrutturazione
del  Banco  di  Napoli  S.p.a., da approvarsi dalla Banca d'Italia ai
sensi  del  comma  1,  lettera b), limitatamente ai lavoratori il cui
rapporto  di  lavoro  venga a cessare entro il 31 dicembre 1998 e che
abbiano  maturato,  o  maturino  entro  tale  data, almeno 30 anni di
contribuzione   comunque   utili   nella  gestione  speciale  di  cui
all'articolo  1  del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, e'
consentito  al Banco di Napoli S.p.a. di provvedere alla prosecuzione
volontaria  della  contribuzione  previdenziale  fino  alla  data  di
maturazione  del  diritto alla pensione di anzianita' o di vecchiaia,
secondo   piani   aziendali  predisposti  sentite  le  organizzazioni
sindacali di cui all'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
  5.  In  relazione  agli  eventuali provvedimenti di adeguamento del
capitale  del  Banco  di  Napoli, gli effetti di cui all'articolo 15,
comma  nono,  del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, nonche' gli effetti
di  cui  agli  articoli  2447  e 2448, comma primo, n. 4), del codice
civile  sono  sospesi  fino  al  31  dicembre 1996. In pendenza delle
condizioni  di  cui  al  comma  1  restano sospesi, nei confronti del
Tesoro,  gli effetti di cui alla legge 18 febbraio 1992, n. 149. Alle
operazioni  di  aumento di capitale previste dal presente decreto non
si  applica  la  disposizione  dell'articolo 2441, comma 3 del codice
civile.
  6.  Al  fine di agevolare la ristrutturazione del gruppo creditizio
Banco  di Napoli, la Banca d'Italia puo' concedere al Banco di Napoli
S.p.a.  anticipazioni con le modalita' di cui al decreto del Ministro
del tesoro del 27 settembre 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n.  256  del  2  ottobre  1974,  a  fronte delle perdite derivanti da
finanziamenti  e  altri  interventi  effettuati dal Banco a favore di
societa'  del  gruppo  poste  in  liquidazione,  e nell'interesse dei
creditori  delle  medesime,  ovvero a favore di societa' del gruppo a
cui  siano  stati ceduti, previa autorizzazione della Banca d'Italia,
crediti  ed  altre  attivita'  del  Banco  per la parte che eccede la
copertura  di  cui  all'articolo  6, comma 2; alle cessioni di cui al
presente comma ed a quelle poste in essere dalle societa' cessionarie
si  applicano  le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo
58 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.
  7.  Gli atti concernenti operazioni di cessione di azienda, di rami
di  azienda,  di beni e di rapporti giuridici, anche individuabili in
blocco,  posti  in essere per le finalita' di cui al presente decreto
del  Banco  o  dalle  societa'  del gruppo creditizio Banco di Napoli
entro  il 30 giugno 1997, sono soggetti ad unico tributo, sostitutivo
di ogni altro, nella misura fissa di lire un milione.