Art. 5.
                             Dismissione
  1.  Entro  la fine dell'anno 1996 il Tesoro attiva le procedure per
la  dismissione  della propria partecipazione nel Banco di Napoli con
le  modalita'  previste  dal  decreto-legge  31  maggio 1994, n. 332,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 30 luglio 1994, n. 474,
secondo  procedure competitive, tenendo conto degli eventuali diritti
di prelazione concessi con procedura competitiva, nonche' dei diritti
di acquisto previsti ai sensi del presente decreto.
  2. All'acquisto effettuato in sede di dismissione di cui al comma 1
non si applica l'articolo 10 della legge 18 febbraio 1992, n. 149.