Art. 5. Dismissione 1. Entro la fine dell'anno 1996 il Tesoro attiva le procedure per la dismissione della propria partecipazione nel Banco di Napoli con le modalita' previste dal decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, secondo procedure competitive, tenendo conto degli eventuali diritti di prelazione concessi con procedura competitiva, nonche' dei diritti di acquisto previsti ai sensi del presente decreto. 2. All'acquisto effettuato in sede di dismissione di cui al comma 1 non si applica l'articolo 10 della legge 18 febbraio 1992, n. 149.