Art. 6. 
                        Copertura finanziaria 
  1. Per le finalita' del presente decreto, il Ministro del tesoro e'
autorizzato a contrarre mutui quindicennali con la Cassa  depositi  e
prestiti nell'importo complessivo massimo  di  lire  2.000  miliardi,
nell'ambito dei  mutui  autorizzati  ai  sensi  dell'articolo  1  del
decreto-legge 30 agosto 1996, n. 450. Le somme  derivanti  dai  mutui
sono  versate  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per   essere
riassegnate,  con  decreti  del  Ministro  del  tesoro,  ad  apposito
capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro. 
  2. I proventi netti derivanti dalla dismissione di cui all'articolo
5 sono versati all'entrata del bilancio per essere  riassegnati,  con
decreto del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato  di
previsione del Ministero  del  tesoro  e  destinati  alla  copertura,
secondo modalita' stabilite con  decreto  del  Ministro  del  tesoro,
delle eventuali perdite che potranno  determinarsi  in  seguito  agli
interventi a favore delle societa' cessionarie di cui all'articolo 3,
comma 6 ed al pagamento dei  corrispettivi  di  cui  all'articolo  2,
commi 1 e 2; le somme non utilizzate vengono versate al fondo di  cui
all'articolo 19 del decreto legislativo  3  aprile  1993,  n.  96,  e
successive modificazioni ed integrazioni, per le finalita' e  con  le
modalita' previste dall'articolo 4, comma  3,  del  decreto-legge  23
giugno 1995, n. 244, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  8
agosto 1995, n. 341.