Art. 6. Copertura finanziaria 1. Per le finalita' del presente decreto, il Ministro del tesoro e' autorizzato a contrarre mutui quindicennali con la Cassa depositi e prestiti nell'importo complessivo massimo di lire 2.000 miliardi, nell'ambito dei mutui autorizzati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 30 agosto 1996, n. 450. Le somme derivanti dai mutui sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro. 2. I proventi netti derivanti dalla dismissione di cui all'articolo 5 sono versati all'entrata del bilancio per essere riassegnati, con decreto del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro e destinati alla copertura, secondo modalita' stabilite con decreto del Ministro del tesoro, delle eventuali perdite che potranno determinarsi in seguito agli interventi a favore delle societa' cessionarie di cui all'articolo 3, comma 6 ed al pagamento dei corrispettivi di cui all'articolo 2, commi 1 e 2; le somme non utilizzate vengono versate al fondo di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni, per le finalita' e con le modalita' previste dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341.