Art. 2.
             Composizione e presidenza della Commissione
  1. La Commissione e' composta di venticinque senatori e venticinque
deputati, nominati rispettivamente dal Presidente  del  Senato  della
Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione
al  numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando
la presenza di un rappresentante  per  ciascun  gruppo  esistente  in
almeno un ramo del Parlamento.
  2.  La  Commissione viene rinnovata dopo il primo biennio dalla sua
costituzione e i componenti possono essere confermati.
  3. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente  della
Camera  dei  deputati,  entro  dieci  giorni  dalla  nomina  dei suoi
componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'ufficio
di presidenza.
  4.  L'ufficio  di  presidenza,  composto  dal  presidente,  da  due
vicepresidenti  e  da  due  segretari, e' eletto dai componenti della
Commissione a scrutinio segreto. Nella elezione  del  presidente,  se
nessuno  riporta  la  maggioranza  assoluta  dei  voti, si procede al
ballottaggio tra i due candidati  che  abbiano  ottenuto  il  maggior
numero  di  voti.  Nel caso di parita' di voti e' proclamato eletto o
entra in ballottaggio il piu' anziano di eta'.
  5. Per l'elezione, rispettivamente, dei due  vicepresidenti  e  dei
due segretari, ciascun componente la Commissione scrive sulla propria
scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior
numero  di  voti;  nel caso di parita' di voti si procede a norma del
comma 4.
  6. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano anche per  le
elezioni suppletive.