Art. 3.
                      Audizioni e testimonianze
  1. Ferme le competenze dell'autorita' giudiziaria, per le audizioni
a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni
degli articoli 366 e 372 del codice penale.
  2. Per i segreti d'ufficio, professionale e bancario  si  applicano
le  norme  vigenti. In nessun caso per i fatti di mafia, di camorra e
di altre associazioni  criminali  similari,  costituendo  essi  fatti
eversivi  dell'ordine  costituzionale, puo' essere opposto il segreto
di Stato.
  3.  E'  sempre  opponibile  il  segreto  tra  difensore   e   parte
processuale nell'ambito del mandato.
  4.  Gli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria non sono tenuti a
rivelare alla Commissione i nomi di chi ha loro fornito informazioni.