Art. 5.
                            S e g r e t o
  1. I componenti la Commissione, i funzionari e il personale addetti
alla Commissione nonche' ogni altra  persona  che  collabora  con  la
Commissione o compie o concorre a compiere atti d'inchiesta oppure ne
viene  a  conoscenza  per  ragioni  d'ufficio  o  di  servizio,  sono
obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti
di cui all'articolo 4, comma 2.
  2. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,  la  violazione
del segreto e' punita a norma dell'articolo 326 del codice penale.
  3.  Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, le stesse pene
si applicano a chiunque diffonda, in tutto  o  in  parte,  anche  per
riassunto   o   informazione,   atti  o  documenti  del  procedimento
d'inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.