Art. 6.
                       Organizzazione interna
  1. L'attivita' e il funzionamento della Commissione e dei  comitati
istituiti  ai sensi dell'articolo 1, comma 4, sono disciplinati da un
regolamento interno approvato  dalla  Commissione  prima  dell'inizio
dell'attivita'  d'inchiesta.  Ciascun  componente  puo'  proporre  la
modifica delle disposizioni regolamentari.
  2. Tutte le volte che lo  ritenga  opportuno  la  Commissione  puo'
riunirsi in seduta segreta.
  3.  La  commissione puo' avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali
di polizia giudiziaria e  di  tutte  le  collaborazioni  che  ritenga
necessarie.  Ai  fini  dell'opportuno  coordinamento con le strutture
giudiziarie e di polizia, la Commissione si  avvale  dell'apporto  di
almeno    un   magistrato   e   un   dirigente   dell'Amministrazione
dell'interno, designati rispettivamente  dai  Ministri  di  grazia  e
giustizia   e   dell'interno,   d'intesa   con  il  Presidente  della
Commissione.
  4. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce  di
personale,  locali  e  strumenti  operativi  messi a disposizione dai
Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.
  5. La Commissione cura la informatizzazione dei documenti acquisiti
e  prodotti  nel  corso  dell'attivita'  sua  e   delle   Commissioni
precedenti.
  6.  Le  spese per il funzionamento della Commissione sono poste per
meta' a carico del bilancio del Senato della Repubblica e per meta' a
carico del bilancio della Camera dei deputati.