Art. 10.
  Incentivi al reimpiego di personale con qualifica dirigenziale e
                    sostegno alla piccola impresa

  1.  Sulla  base  delle  direttive  del Ministero del lavoro e della
previdenza  sociale,  le agenzie per l'impiego possono stipulare, con
le  confederazioni  sindacali  dei  dirigenti di azienda maggiormente
rappresentative,    convenzioni    mirate    allo   svolgimento,   in
collaborazione  con  le predette organizzazioni, di attivita' utili a
favorire  la  ricollocazione  dei dirigenti il cui rapporto di lavoro
sia cessato.
  2.  Alle  imprese  che  occupano  meno  di  cento dipendenti, ed ai
consorzi  tra  di esse, che assumano, anche con contratto di lavoro a
termine dirigenti privi di occupazione, e' concesso, per ciascuno dei
predetti  lavoratori,  un  contributo  pari  al  50  per  cento della
contribuzione  dovuta  agli istituti di previdenza per una durata non
superiore  a  dodici  mesi  e nei limiti dell'autorizzazione di spesa
pari  a  lire  10  miliardi annui a decorrere dall'anno 1995. Ai fini
della  concessione  del predetto beneficio sono stipulate convenzioni
tra  l'agenzia  per  l'impiego, le associazioni rappresentative delle
predette  imprese  e le confederazioni sindacali dei dirigenti di cui
al  comma  1.  Le convenzioni sono stipulate secondo gli obiettivi di
sostegno  alla  piccola  impresa fissati in un programma definito dal
Ministro  del  lavoro e della previdenza sociale, sentite le predette
parti  sociali a livello nazionale. L'erogazione dei benefici avviene
mediante   conguaglio.  Al  termine  di  ciascun  anno  gli  istituti
previdenziali  chiedono  al  Ministero  del lavoro e della previdenza
sociale il rimborso degli oneri sostenuti.
  3.  Nell'ambito  delle  regioni a statuto speciale e delle province
autonome  di  Trento e Bolzano, le convenzioni di cui ai commi 1 e 2,
in  mancanza  delle  agenzie  per l'impiego, possono essere stipulate
dagli uffici regionali del lavoro e della massima occupazione ovvero,
in  mancanza di essi, dagli uffici operanti sul territorio competenti
in materia di lavoro e massima occupazione.
  4.  La  misura  delle  agevolazioni  di  cui al comma 2 puo' essere
modificata,  in  relazione  alle  disponibilita'  finanziarie  ed  in
coerenza  con  le  finalita'  promozionali del presente articolo, con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.