Art. 10. Incentivi al reimpiego di personale con qualifica dirigenziale e sostegno alla piccola impresa 1. Sulla base delle direttive del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le agenzie per l'impiego possono stipulare, con le confederazioni sindacali dei dirigenti di azienda maggiormente rappresentative, convenzioni mirate allo svolgimento, in collaborazione con le predette organizzazioni, di attivita' utili a favorire la ricollocazione dei dirigenti il cui rapporto di lavoro sia cessato. 2. Alle imprese che occupano meno di cento dipendenti, ed ai consorzi tra di esse, che assumano, anche con contratto di lavoro a termine dirigenti privi di occupazione, e' concesso, per ciascuno dei predetti lavoratori, un contributo pari al 50 per cento della contribuzione dovuta agli istituti di previdenza per una durata non superiore a dodici mesi e nei limiti dell'autorizzazione di spesa pari a lire 10 miliardi annui a decorrere dall'anno 1995. Ai fini della concessione del predetto beneficio sono stipulate convenzioni tra l'agenzia per l'impiego, le associazioni rappresentative delle predette imprese e le confederazioni sindacali dei dirigenti di cui al comma 1. Le convenzioni sono stipulate secondo gli obiettivi di sostegno alla piccola impresa fissati in un programma definito dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le predette parti sociali a livello nazionale. L'erogazione dei benefici avviene mediante conguaglio. Al termine di ciascun anno gli istituti previdenziali chiedono al Ministero del lavoro e della previdenza sociale il rimborso degli oneri sostenuti. 3. Nell'ambito delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, le convenzioni di cui ai commi 1 e 2, in mancanza delle agenzie per l'impiego, possono essere stipulate dagli uffici regionali del lavoro e della massima occupazione ovvero, in mancanza di essi, dagli uffici operanti sul territorio competenti in materia di lavoro e massima occupazione. 4. La misura delle agevolazioni di cui al comma 2 puo' essere modificata, in relazione alle disponibilita' finanziarie ed in coerenza con le finalita' promozionali del presente articolo, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.