Art. 11.
            Modifiche alla legge 27 febbraio 1985, n. 49

  1.  All'articolo  14, comma 1, nell'alinea, della legge 27 febbraio
1985,  n.  49,  le parole: "le cooperative appartenenti al settore di
produzione e lavoro" sono sostituite dalle seguenti: "le cooperative,
ivi comprese le piccole societa' cooperative, appartenenti al settore
di produzione e lavoro o al settore delle cooperative sociali".
  2. All'articolo 17, comma 1, primo periodo, della legge 27 febbraio
1985,  n. 49, le parole: "per la durata di quattro anni" e la parola:
"speciale", sono soppresse.
  3. Al Fondo previsto dall'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985,
n. 49, sono conferite le somme di lire 30 miliardi per l'anno 1995, e
di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1996 e 1997.
  4.  Tra  i  soggetti  di  cui all'articolo 14, comma 1, lettera a),
della  legge  27  febbraio  1985,  n.  49, sono compresi i lavoratori
dipendenti  da  enti  di diritto pubblico adibiti ad attivita' che il
rispettivo  ente  di appartenenza intende affidare a soggetti privati
per  il  conseguimento  dei  propri  scopi  istituzionali,  nonche' i
lavoratori  gia' impegnati in lavori socialmente utili ai sensi della
normativa vigente.
  5.  All'onere  derivante dal presente articolo e dagli articoli 8 e
10,  pari a lire 70 miliardi per l'anno 1995, a lire 110 miliardi per
l'anno 1996 e a lire 60 miliardi per l'anno 1997, si provvede: quanto
a  lire 70 miliardi per l'anno 1995, mediante corrispondente utilizzo
delle  disponibilita'  della  gestione  di  cui all'articolo 25 della
legge  21  dicembre  1978,  n.  845,  e  successive  modificazioni ed
integrazioni.  Tali somme sono versate all'entrata del bilancio dello
Stato   per   essere   assegnate   ai   pertinenti   capitoli   delle
amministrazioni  interessate;  quanto  a lire 110 miliardi per l'anno
1996  a  carico  degli stanziamenti iscritti sui capitoli 7828 e 7830
dello  stato  di  previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996
nonche' del capitolo 4578 dello stato di previsione del Ministero del
lavoro   e   della   previdenza   sociale   per   il  medesimo  anno,
rispettivamente,  per  lire  50  miliardi, per lire 50 miliardi e per
lire  10 miliardi; quanto a lire 60 miliardi per l'anno 1997 a carico
degli  stanziamenti  iscritti  sui  medesimi  capitoli  7828  e 4578,
rispettivamente per lire 50 miliardi e per lire 10 miliardi.