Art. 12.
                    Piccola societa' cooperativa

  1.  La  piccola  societa'  cooperativa, quale forma semplificata di
societa'  cooperativa, deve essere composta esclusivamente da persone
fisiche  in  numero  non  inferiore  a cinque e non superiore ad otto
soci.
  2.  La  denominazione  sociale,  in  qualunque  modo  formata, deve
contenere  l'indicazione  di  "piccola  societa'  cooperativa".  Tale
indicazione  non  puo'  essere  usata da societa' che non hanno scopo
mutualistico.
  3. Alla piccola societa' cooperativa si applicano le norme relative
alle  societa'  cooperative in quanto compatibili con le disposizioni
del presente articolo.
  4.  Il  potere  di  amministrazione  puo'  essere  attribuito dallo
statuto   ad   un  amministratore  unico,  ovvero  all'assemblea.  In
quest'ultimo  caso e' necessaria l'indicazione dell'organo dotato del
potere di rappresentanza legale.
  5.  Alla  piccola  societa'  cooperativa  si  applicano le norme in
materia   di   collegio   sindacale   previste   per  la  societa'  a
responsabilita'  limitata  di  cui  agli articoli 2488 e seguenti del
codice civile.
  6.  Nella  piccola societa' cooperativa per le obbligazioni sociali
risponde soltanto la societa' con il suo patrimonio.
  7. Ricorrendo i requisiti previsti dalla legge, la piccola societa'
cooperativa  deve  deliberare  la  propria trasformazione in societa'
cooperativa.   La  piccola  societa'  cooperativa  puo'  trasformarsi
esclusivamente in societa' cooperativa.
  8.  Alla  trasformazione  e  alla  fusione  della  piccola societa'
cooperativa  si  applicano  gli  articoli  2498 e seguenti del codice
civile.