Art. 13.
                      Disciplina regolamentare

  1.  Al  fine  di  realizzare  la  semplificazione  normativa  e  di
pervenire  ad  una  disciplina  organica, anche nella forma del testo
unico,  delle  materie  oggetto  degli  articoli  1,  2, 3, 4 e 6 del
presente  decreto,  non  affidate alle leggi regionali o provinciali,
sono  emanati,  entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
del  presente  decreto,  su proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri  e  del  Ministro  del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto  con  i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica e gli
affari  regionali, sentite le competenti commissioni della Camera dei
deputati  e  del  Senato  della  Repubblica, uno o piu' regolamenti a
norma dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
  2.  Nell'esercizio  della potesta' regolamentare di cui al comma 1,
il Governo si attiene ai principi generali dell'ordinamento, a quelli
posti  alla base degli articoli 1, 2, 3, 4 e 6 del presente decreto e
a  quelli  derivanti dalle leggi ivi richiamate. Dall'esercizio della
predetta  potesta'  regolamentare  sono  escluse  le disposizioni che
prevedono  sanzioni,  che  introducono  nuove  o maggiori spese e che
prevedono la copertura finanziaria.
  3.  Le  norme  di  cui  alle leggi richiamate dal presente decreto,
incompatibili  con  quelle  regolamentari  di  cui  al  comma 1, sono
abrogate  dalla  data  di  entrata  in vigore di queste ultime. Dalla
stessa data cessano di avere effetto le norme di cui agli articoli 1,
2,  3, 4 e 6 del presente decreto, con esclusione di quelle attinenti
a  materie  di  competenza  legislativa regionale o provinciale o che
contengono disposizioni finanziarie o che prevedono sanzioni.