Art. 2.
             Disposizioni in materia di lavoro agricolo

  1.   Al   fine   di  venire  incontro  alle  esigenze  di  maggiore
flessibilita'  nelle  modalita'  di  assunzione  e  di  garantire nel
contempo   il   tempestivo  accertamento  delle  giornate  di  lavoro
effettuate,  anche  con  rapporti  di  compartecipazione, nel settore
dell'agricoltura,  i  datori di lavoro adempiono agli obblighi di cui
all'articolo  1,  commi 2 e 3, mediante documenti tratti dal registro
di  impresa  di  cui all'articolo 3. L'obbligo di cui all'articolo 1,
comma  2, e' adempiuto anche nei confronti dell'INPS e viene meno nei
confronti di quest'ultimo nel momento della realizzazione del sistema
telematico integrato, in ciascuna provincia, tra il predetto Istituto
ed il Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Fino alla data
del 31 dicembre 1995 gli obblighi di cui all'articolo 1, commi 2 e 3,
continuano  ad essere assolti con le modalita' previste per gli altri
settori.  A decorrere dal 1 gennaio 1996, l'onere della riserva nelle
assunzioni  previsto  dall'articolo 25 della legge 23 luglio 1991, n.
223,  trova  applicazione,  con  riferimento  alle assunzioni a tempo
determinato,  anche  ai  datori  di  lavoro  agricolo  che  nell'anno
precedente  hanno  occupato  lavoratori  per  un  numero  di giornate
superiore a 1350. Il potere di delibera previsto dai commi 5, lettera
c),  e  6 del citato articolo 25 e' esercitato, anche con riferimento
ad  ambiti  circoscrizionali,  dalle  commissioni  provinciali per la
manodopera  agricola  le quali possono altresi' determinare criteri e
modalita' di applicazione del predetto onere di riserva.
  2.   Costituiscono   titolo   alle   prestazioni  previdenziali  ed
assistenziali,  oltre  all'elenco  annuale,  anche la decisione della
commissione  circoscrizionale  per  il collocamento in agricoltura ai
sensi  dell'articolo  8  del  decreto-legge  3  febbraio  1970, n. 7,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, la
decisione  di  accoglimento  del  ricorso  di cui all'articolo 11 del
decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, il provvedimento del capo
dell'ispettorato  del  lavoro  di  riconoscimento  al  lavoratore  di
giornate  lavorative  a seguito di accertamento ispettivo, nonche' la
sentenza definitiva del giudice ordinario.
  3. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1, 3,
lettera a), 6 e 7, all'articolo 2, commi 1, 3, 4 e 5, agli articoli 7
e  8,  comma  4,  del  decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375. E'
altresi'  abrogato, a decorrere dal 1 gennaio 1996, l'articolo 15 del
decreto-legge  3  febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni,
nella  legge  11  marzo  1970, n. 83. L'articolo 14, primo comma, del
citato  decreto-legge  n.  7  del  1970,  non  trova applicazione con
riferimento ai rapporti a tempo determinato. La denuncia aziendale di
cui all'articolo 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, va
rinnovata   solo  nel  caso  di  modificazioni  aventi  significativa
rilevanza sul fabbisogno lavorativo dell'azienda e comunque quando si
chieda il passaggio al modello semplificato del registro d'impresa di
cui  all'articolo  3, comma 1. Il comma 3 dell'articolo 8 del decreto
legislativo 11 agosto 1993, n. 375, e' sostituito dal seguente:
  " 3. Qualora dal raffronto risulti che il fabbisogno di occupazione
determinato  sulla  base  della  stima  tecnica e' significativamente
superiore  alle  giornate risultanti dalle dichiarazioni trimestrali,
l'INPS  diffida  il  datore di lavoro a fornirne motivazione entro il
termine  di  quaranta  giorni.  Nel  caso  in  cui  non venga fornita
adeguata  motivazione  e  non  siano  stati  individuati i lavoratori
utilizzati  e  le  relative  giornate  di occupazione, l'INPS procede
all'imposizione   dei   contributi  da  liquidare  sulla  base  delle
retribuzioni  medie di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente
della  Repubblica  27 aprile 1968, n. 488, e successive modificazioni
ed  integrazioni.".  I  commi  1  e  2  dell'articolo  20 del decreto
legislativo 11 agosto 1993, n. 375, sono sostituiti dai seguenti:
  "   1.   Chiunque  produca  dichiarazioni  di  manodopera  occupata
finalizzate  all'attribuzione  indebita di giornate lavorative perde,
ferme  restando  le  sanzioni previste dalle vigenti disposizioni, il
diritto  ad  ogni  beneficio  di  legge, ivi comprese le agevolazioni
ovvero   le   riduzioni  contributive  di  cui  al  presente  decreto
legislativo.
   2.   Le   agevolazioni  contributive  previste  dalla  legge  sono
riconosciute  ai  datori di lavoro agricolo che applicano i contratti
collettivi  nazionali  di  categoria  ovvero  i  contratti collettivi
territoriali  ivi  previsti.".  L'articolo  14,  comma 1, lettera b),
della legge 30 dicembre 1991, n. 412, trova applicazione anche per il
versamento dei contributi nel settore agricolo.
  4.  Il comma 9 dell'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 1983,
n.  463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983,
n.  638, si interpreta nel senso che ai fini della determinazione del
diritto alla pensione di anzianita' degli operai agricoli dipendenti,
sono  richiesti  35  anni  di  anzianita' assicurativa e un requisito
minimo  di  contribuzione di 5.460 giornate, con esclusione di quelle
coperte  da  contribuzione  figurativa  per malattia e per indennita'
ordinaira  di  disoccupazione.  L'anno  di contribuzione dei suddetti
operai  agricoli  ai  fini  del  diritto  a pensione di anzianita' e'
costituito da 156 contributi giornalieri.
  5.  Per  le  giornate  di  contribuzione  pari  o  inferiori a 270,
riferite  ad anni antecedenti il 1 gennaio 1984, la rivalutazione con
i  coefficienti  2,60  e  3,86 di cui al comma 12 dell'articolo 7 del
decreto-legge  di  cui  al  comma 4, non puo' determinare per ciascun
anno  il superamento ne' delle 270 giornate complessive ne' delle 156
giornate utili per il diritto a pensione di anzianita'.
  6.  I  termini  relativi  al  versamento  dei  contributi  agricoli
unificati per la manodopera impiegata nel quarto trimestre 1995 e nel
primo   trimestre   1996   sono,  rispettivamente,  differiti,  senza
interessi  o  altri  oneri, al 10 ottobre 1996 e al 15 novembre 1996.
L'onere  derivante  dalla  presente disposizione, valutato in lire 23
miliardi,  e'  a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del
decreto-legge  20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
  7.  Il  Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 12, e'
utilizzabile, nei limiti delle risorse allo scopo preordinate, per il
concorso  al  finanziamento  di  servizi  di trasporto contemplati da
convenzioni  stipulate  dalle  commissioni regionali per l'impiego ai
sensi  dell'articolo  17  della  legge  28  febbraio 1987, n. 56, per
programmare  rilevanti  flussi  stagionali di manodopera agricola che
interessino  ambiti  territoriali  comprendenti anche regioni diverse
nelle  aree  determinate  con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza  sociale  previo  parere  della  Commissione  centrale per
l'impiego.