Art. 3.
               Registro d'impresa nel settore agricolo

  1. I datori di lavoro agricolo devono tenere il registro di impresa
previsto  dal  decreto  del  Ministro  del  lavoro e della previdenza
sociale  del 29 settembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -
serie  generale  -  n.  240  del  13  ottobre  1995.  Il  registro e'
rilasciato   dall'INPS   subordinatamente  alla  presentazione  della
denuncia  aziendale  di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 11
agosto  1993,  n. 375. I datori di lavoro agricolo che, sulla base di
dichiarazioni  trimestrali della manodopera occupata, assumono per un
numero  di  giornate non superiore a 270 hanno facolta' di optare per
il  modello semplificato di detto registro, salvo che occupino operai
a tempo indeterminato.
  2.  In sede di prima applicazione l'INPS, entro il 31 ottobre 1995,
provvede  ad  inviare  alle  aziende  agricole  registrate nei propri
archivi i moduli, preintestati, della denuncia aziendale. A far tempo
da  tale  data  rilascia, dietro presentazione del modulo di denuncia
aziendale,  il  registro di impresa ovvero il modello semplificato di
quest'ultimo.   In   sede  di  prima  applicazione,  fermo  rimanendo
l'obbligo   della  presentazione  della  denuncia  aziendale,  l'INPS
rilascia il modello semplificato del registro di impresa ai datori di
lavoro  che  risultano aver fatto assunzioni, nel 1994, per un numero
di  giornate  non  superiore a 270, salvo che occupino operai a tempo
indeterminato.
  3.  Nella  sezione  matricola e paga del registro d'impresa debbono
essere  iscritti tutti gli operai, nell'ordine cronologico della loro
assunzione,  con  l'indicazione  dei dati anagrafici, codice fiscale,
luogo   di   svolgimento   della   prestazione,  mansioni,  contratto
collettivo  applicato  e  livello d'inquadramento ovvero retribuzione
lorda  giornaliera  convenuta, data di assunzione. Per i lavoratori a
tempo   determinato   vanno   inoltre  indicate  la  tipologia  della
lavorazione, le giornate di lavoro previste ed il relativo periodo di
svolgimento.  Per  i lavoratori assunti con contratto di formazione e
lavoro  vanno altresi' indicati il tipo di contratto e la sua durata,
il   livello   iniziale   e  finale  di  inquadramento,  gli  estremi
dell'autorizzazione amministrativa ove prescritta.
  4.  La  sezione  matricola  e  paga  e' composta di fogli a lettura
ottica. Ciascun foglio e' riprodotto in cinque esemplari, predisposti
per la compilazione a ricalco, di cui i primi tre contenenti soltanto
la  parte  matricola e gli ultimi due contenenti anche la parte paga.
Il primo esemplare va inviato all'INPS entro cinque giorni dalla data
di assunzione, il secondo alla sezione circoscrizionale per l'impiego
e  per  il collocamento in agricoltura entro cinque giorni dalla data
di   assunzione,   il   terzo   consegnato   al  lavoratore  all'atto
dell'assunzione,  il  quarto,  denominato  foglio sezione matricola e
paga, va conservato a cura del datore di lavoro. Il quinto esemplare,
in  caso  di  rapporti  di  durata non superiore al mese, puo' essere
utilizzato  in  sostituzione del documento previsto per l'adempimento
dell'obbligo  di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 11 agosto
1993,  n.  375. I termini della comunicazione all'INPS e alla sezione
circoscrizionale  per  l'impiego  si  computano  escludendo  i giorni
festivi.
  5. In caso di assunzione a tempo determinato la registrazione nella
sezione  matricola e paga, con i relativi obblighi di cui al comma 4,
deve  essere  effettuata  con  riferimento  a ciascuna fase o periodo
lavorativo.  E'  consentita  altresi'  un'unica registrazione qualora
l'assunzione  riguardi  piu'  fasi o periodi lavorativi, a condizione
che  gli  stessi  siano  preventivamente  indicati  con  le  relative
giornate.
  6.   Qualora   l'assunzione  avvenga  sulla  base  di  convenzione,
stipulata  ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 febbraio 1987, n.
56,  avente  per  oggetto  programmi  di assunzione di operai a tempo
determinato,  il  datore  di  lavoro,  in deroga al comma precedente,
potra'   effettuare  un'unica  registrazione  e  comunicazione  delle
assunzioni  programmate  nell'anno,  ovvero  nel  piu'  breve periodo
previsto dalla convenzione medesima.
  7. Nella sezione presenze, predisposta per registrazioni relative a
ciascun  trimestre solare, devono essere trascritti i dati anagrafici
del  lavoratore,  l'anno,  il  mese  e  il giorno in cui si svolge la
prestazione  di lavoro e riportati in ordine progressivo i numeri dei
fogli di assunzione relativi, nel trimestre, allo stesso lavoratore.
  8. Nel registro d'impresa semplificato devono essere iscritti tutti
gli   operai  nell'ordine  cronologico  della  loro  assunzione,  con
l'indicazione   dei   dati   anagrafici,  codice  fiscale,  luogo  di
svolgimento della prestazione, mansioni, tipologia della lavorazione,
giornate  di  lavoro  previste  e  relativo  periodo  di svolgimento,
contratto  collettivo  applicato  e  livello  di inquadramento ovvero
retribuzione lorda giornaliera convenuta, data di assunzione.
  9.  Il  registro  d'impresa  semplificato  e'  composto  di fogli a
lettura  ottica.  Ciascun  foglio  e' riprodotto in cinque esemplari,
predisposti  per  la  compilazione  a  ricalco,  di  cui  i primi tre
contenenti  soltanto  la  parte matricola e gli ultimi due contenenti
anche  la  parte  paga.  Il primo esemplare va inviato all'INPS entro
cinque  giorni  dalla  data  di  assunzione,  il secondo alla sezione
circoscrizionale  per  l'impiego e per il collocamento in agricoltura
entro  cinque giorni dalla data di assunzione, il terzo consegnato al
lavoratore  all'atto  dell'assunzione,  il  quarto, denominato foglio
sezione  matricola e paga, va conservato a cura del datore di lavoro.
Il  quinto  esemplare, in caso di rapporti di durata non superiore al
mese,  puo'  essere utilizzato in sostituzione del documento previsto
per  l'adempimento  dell'obbligo  di  cui  all'articolo 4 del decreto
legislativo  11 agosto 1993, n. 375. In caso di rapporti di lavoro di
durata  superiore  al  mese, fermo restando l'obbligo di indicare nel
registro   d'impresa  la  retribuzione  complessiva  corrisposta  per
l'intero  rapporto  di  lavoro,  il  datore  di  lavoro e' tenuto per
ciascun periodo di paga a rilasciare al lavoratore analogo documento.
  10.  La sezione matricola e paga e la sezione presenze del registro
d'impresa,  nonche'  il registro d'impresa semplificato devono essere
numerati  in  ogni  pagina  e  devono  contenere  nell'ultima  pagina
l'indicazione  del  numero  dei  fogli che li compongono, nonche' del
primo e dell'ultimo numero progressivo. Quest'ultima indicazione deve
essere datata e sottoscritta da un incaricato dell'Istituto nazionale
della previdenza sociale.
  11.   La   sezione   matricola   e   paga   va  compilata  all'atto
dell'assunzione  del  lavoratore.  Il  datore di lavoro che si avvale
della facolta' di tenere il predetto documento o parti di esso presso
i  soggetti  di  cui  all'articolo  1,  comma  6,  e'  tenuto a darne
preventiva  comunicazione  all'ispettorato  provinciale  del lavoro e
alla  sede  INPS competenti per territorio. Nel caso in cui il datore
di  lavoro  non  si  sia  avvalso della predetta facolta', la sezione
matricola  e paga deve essere disponibile nella sede aziendale e deve
essere  esibita  ad  ogni  richiesta  dei  funzionari  preposti  alla
vigilanza   sull'osservanza   delle   disposizioni   in   materia  di
legislazione sociale e del lavoro nonche' in materia di imposte.
  12. La sezione presenza va tenuta presso la sede aziendale. Essa va
compilata  entro il giorno successivo a quello in cui si e' svolta la
prestazione.   Sul   luogo   di   lavoro  devono  essere  disponibili
informazioni  sugli  estremi  della  registrazione  effettuata  nella
sezione matricola e paga.
  13.  Il  registro  d'impresa  semplificato  va  compilato  all'atto
dell'assunzione  del  lavoratore.  Il  datore di lavoro che si avvale
della  facolta'  di tenere il predetto documento presso i soggetti di
cui   all'articolo   1,   comma  6,  e'  tenuto  a  darne  preventiva
comunicazione all'ispettorato provinciale del lavoro e alla sede INPS
competenti  per  territorio.  Il  datore  di  lavoro  che esercita la
predetta  facolta' deve tenere copia del registro sul posto di lavoro
e  deve  esibirla  ad  ogni  richiesta  dei  funzionari preposti alla
vigilanza   sull'osservanza   delle   disposizioni   in   materia  di
legislazione sociale e del lavoro nonche' in materia di imposte.
  14.  I  sistemi  di  registrazione  devono  comunque  garantire  la
inalterabilita'  e  la  indelebilita'  dei  dati  assunti;  ove siano
necessarie  correzioni,  queste  dovranno  eseguirsi  in  modo che le
registrazioni corrette siano leggibili.
  15. Il datore di lavoro puo' sostituire il registro d'impresa o sue
sezioni,  rilasciato  dall'INPS,  con  altri sistemi equipollenti, in
conformita'  a quanto previsto per i datori di lavoro extra agricoli,
secondo le modalita' stabilite dal predetto Istituto.
  16.  All'atto dell'assunzione, in attuazione delle norme in materia
di  iscrizione  nelle liste di collocamento, il datore di lavoro deve
ritirare  dal  lavoratore l'attestato di disoccupazione (modello C/1)
ed allegarlo alla comunicazione di assunzione da inviare alla sezione
circoscrizionale  per l'impiego e per il collocamento in agricoltura,
salvo   che   il   lavoratore   medesimo   dichiari  di  non  esserne
momentaneamente  in  possesso  indicandone  i  motivi.  Il  datore di
lavoro,  che  e'  tenuto  a  riportare  sul  registro d'impresa e sul
modello  semplificato  i  motivi addotti dal lavoratore, non risponde
della loro veridicita'.
  17.  In  sede  di  prima applicazione della presente normativa, gli
operai a tempo indeterminato e a tempo determinato in forza alla data
del  3 febbraio 1996 devono essere registrati sui documenti di cui ai
commi  3  e  8. Il predetto obbligo puo' essere assolto entro un mese
dalla pubblicazione del presente decreto. Limitatamente agli operai a
tempo determinato le annotazioni relative alla durata del rapporto ed
al  numero  di  giorni  di  lavoro  devono essere riferite al periodo
residuo  compreso  tra  la  data  di  entrata  in vigore del presente
decreto  ed  il termine del rapporto, indicato nella comunicazione di
assunzione.
  18. La violazione degli obblighi di comunicazione di cui al comma 4
e  l'infedele compilazione del registro di impresa sono puniti con la
sanzione  amministrativa da lire 500.000 a lire 3.000.000 per ciascun
lavoratore  interessato. La medesima sanzione si applica a carico del
datore di lavoro che ometta di tenere o di esibire i documenti di cui
ai  commi  3 e 8 che egli e' obbligato a tenere nella sede aziendale.
Con  la  medesima sanzione e' punita l'omessa esibizione del registro
di  impresa nel caso in cui da quest'ultima consegua l'impossibilita'
di  accertare  che  il  registro sia stato compilato antecedentemente
all'assunzione.  Il presente comma trova applicazione con riferimento
alle violazioni che intervengano successivamente al 31 dicembre 1996.
  19.  L'omessa,  incompleta  o  infedele presentazione all'INPS, nei
termini  prescritti,  della  dichiarazione  della manodopera occupata
prevista  dall'articolo  6,  commi  1 e 2, del decreto legislativo 11
agosto 1993, n. 375, e' punita con la sanzione amministrativa da lire
25.000 a lire 150.000 per ogni lavoratore dipendente.
  20. Gli importi delle sanzioni amministrative previste dal presente
articolo  e  dall'articolo  1 sono versati su apposito capitolo dello
stato  di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnati  al capitolo 1176 dello stato di previsione del Ministero
del  lavoro  e  della  previdenza  sociale,  concernente il Fondo per
l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 12.
  21.   Per   quanto  non  previsto  dal  presente  articolo  trovano
applicazione   le   vigenti   disposizioni   in  materia  di  tenuta,
compilazione e conservazione dei documenti di lavoro.
  22.  Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge  di  conversione del predetto decreto, il Ministro del lavoro e
della  previdenza  sociale, di concerto con il Ministro delle risorse
agricole,  alimentari  e forestali puo', con proprio decreto, sentite
le    organizzazioni   sindacali   e   imprenditoriali   maggiormente
rappresentative  del  settore  a livello nazionale, determinare nuovi
modelli  dei  registri  d'impresa  di  cui  al  presente articolo, in
considerazione dell'esperienza applicativa.