Art. 4.
                Accertamento delle giornate di lavoro
                        nel settore agricolo

  1.  Per  l'accertamento  ai fini previdenziali e contributivi delle
giornate di lavoro degli operai agricoli assunti a tempo determinato,
l'INPS,  sulla  base delle dichiarazioni della manodopera occupata di
cui  all'articolo 6 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, a
decorrere  dall'anno 1996 provvede a compilare gli elenchi nominativi
annuali,  di cui all'articolo 12 del regio decreto 24 settembre 1940,
n.   1949,  e  successive  modificazioni.  Provvede,  altresi',  alla
compilazione di elenchi nominativi trimestrali.
  2.  Gli  elenchi  trimestrali,  con l'indicazione delle giornate di
lavoro  prestate  presso  ciascun  datore  di lavoro, sono pubblicati
entro   il  terzo  mese  successivo  alla  scadenza  del  termine  di
presentazione delle dichiarazioni della manodopera occupata, mediante
affissione  per  giorni  quindici  all'albo  pretorio  del  comune di
residenza del lavoratore.
  3.  L'elenco  nominativo annuale e' compilato e pubblicato entro il
31  maggio  dell'anno  successivo.  Esso contiene l'indicazione delle
giornate  complessivamente  attribuite  al  lavoratore  in  base alle
dichiarazioni  trimestrali  della  manodopera  occupata, tenuto anche
conto delle integrazioni e modificazioni, intervenute prima della sua
compilazione,  conseguenti a dichiarazioni di parte e d'ufficio, alle
risultanze dell'attivita' ispettiva e di controllo.
  4.   L'elenco   nominativo  annuale  e'  notificato  ai  lavoratori
interessati mediante affissione per giorni quindici all'albo pretorio
del  comune  di  residenza. Della pubblicazione effettuata dal comune
viene   data   notizia   a  cura  dell'INPS  attraverso  i  mezzi  di
informazione.  In  caso  di  riconoscimento  o  di disconoscimento di
giornate  lavorative intervenuti dopo la compilazione e pubblicazione
dell'elenco nominativo annuale, l'INPS provvede alla diretta notifica
al lavoratore interessato.
  5.  Gli  elenchi  trimestrali  e l'elenco nominativo annuale devono
essere  trasmessi  a cura dell'INPS alle commissioni circoscrizionali
per   il   collocamento   in   agricoltura  non  oltre  venti  giorni
dall'avvenuta compilazione.
  6.  Il  lavoratore,  ove  riscontri  difformita'  tra  le  giornate
lavorate  e  quelle  risultanti nell'elenco nominativo trimestrale ed
intenda    attivare   la   procedura   di   riconoscimento   prevista
dall'articolo  8 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito,
con  modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, deve inviare al
capo   dell'ispettorato   provinciale   del   lavoro  competente  per
territorio,   entro   e   non  oltre  trenta  giorni  dalla  data  di
pubblicazione  del  predetto  elenco, una informazione circostanziata
relativa alla prestazione lavorativa non riconosciuta.
  7.  La  comunicazione  deve  contenere  l'indicazione del datore di
lavoro,  del  luogo  della  prestazione,  dei  giorni lavorati, della
tipologia   della   lavorazione,   delle   mansioni  svolte  e  della
retribuzione percepita.
  8. Il capo dell'ispettorato provinciale del lavoro adotta modalita'
e  tempi di intervento idonei a tutelare l'interesse del lavoratore a
non essere discriminato sul mercato del lavoro.
  9.  L'ispettorato  provinciale  del lavoro provvede ad inviare alle
commissioni  circoscrizionali  per  il  collocamento  in agricoltura,
entro  il  30  settembre  successivo  alla  pubblicazione dell'elenco
annuale  cui  l'istanza  si  riferisce, una copia delle comunicazioni
ricevute, con l'esito degli accertamenti svolti.
  10.   La   commissione  circoscrizionale  per  il  collocamento  in
agricoltura   puo'  disporre  l'integrazione  dell'elenco  nominativo
annuale  ai  sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 3 febbraio 1970,
n.  7,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n.
83, solo per giornate di lavoro indicate nell'informazione effettuata
ai  sensi  del  comma  6. L'integrazione e' disposta sulla base delle
risultanze  degli accertamenti dell'ispettorato del lavoro e comunque
non   oltre  le  giornate  indicate  dal  lavoratore  nella  predetta
informazione.
  11.  L'INPS  accerta,  ai  fini  contributivi  e  previdenziali, le
giornate  prestate  dai  compartecipanti  familiari, piccoli coloni e
piccoli coltivatori diretti, di cui all'articolo 8 della
legge  12  marzo  1968,  n.  334, provvedendo all'iscrizione dei loro
nominativi   nell'elenco   annuale  sulla  base  delle  dichiarazioni
prodotte  ai  sensi  dell'articolo  6,  commi  3  e  4,  del  decreto
legislativo 11 agosto 1993, n. 375.
  12.  Per  l'accertamento  delle giornate di lavoro, di cui al comma
11,  l'INPS applica i valori medi d'impiego di manodopera per singola
coltura  e  per ciascun capo di bestiame stabiliti ai sensi del comma
15.
  13.  La  dichiarazione  prevista  dall'articolo 6, commi 3 e 4, del
decreto  legislativo 11 agosto 1993, n. 375, deve essere corredata da
copia  autenticata  del  contratto  registrato  ovvero  stipulato con
l'assistenza  delle  organizzazioni  sindacali  dei  lavoratori e dei
datori  di  lavoro agricoli, dai certificati catastali dei terreni in
concessione,   dagli   stati   di   famiglia  del  concedente  e  del
concessionario,    nonche'    dall'indicazione    della   prevedibile
ripartizione  tra  ciascun  componente  del  nucleo  familiare  delle
giornate  di  lavoro  derivanti  dall'applicazione  dei  valori  medi
d'impiego per singola coltura e per ciascun capo di bestiame.
  14.   In   presenza   di   contratti   di   piccola  colonia  e  di
compartecipazione  familiare  in essere antecedentemente alla vigenza
delle  norme  contenute nella legge 3 maggio 1982, n. 203, compresi i
contratti   in   regime   di   proroga,   la  dichiarazione  prevista
dall'articolo 6, commi 3 e 4, del decreto legislativo 11 agosto 1993,
n.  375, in assenza di contratto registrato, puo' essere corredata da
dichiarazione  personale di responsabilita' resa ai sensi della legge
4  gennaio  1968, n. 15, che attesti la sussistenza di un accordo per
la coltivazione dei terreni.
  15.  Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su conforme
parere  della  commissione  centrale per la riscossione unificata dei
contributi   in   agricoltura,   previa  proposta  delle  commissioni
provinciali  della  manodopera agricola, formulata tenuto conto delle
caratteristiche   fisiche   del  territorio,  dei  modi  correnti  di
coltivazione  dei  terreni  e  di allevamento e governo del bestiame,
nonche'  delle consuetudini locali, determina per ciascuna provincia,
con  proprio  decreto,  i  valori  medi  di impiego di manodopera per
singola coltura e per ciascun capo di bestiame.
  16.  I  valori  medi, determinati ai sensi del comma 15, valgono, a
decorrere   dal   1   gennaio   1997,   per  l'accertamento  ai  fini
previdenziali  e contributivi delle giornate di lavoro dei lavoratori
di cui al comma 11.
  17.  In  fase di prima attuazione i valori medi saranno determinati
entro  il  30  aprile  1997, sulla base di proposte delle commissioni
provinciali  da  inviare  al  Ministero del lavoro e della previdenza
sociale  non  oltre  il 31 marzo 1997. In caso di mancato invio delle
proposte  nei  termini  sopraindicati  si provvede con il solo parere
della commissione centrale.
  18.  I valori medi d'impiego di manodopera devono essere sottoposti
a revisione almeno ogni tre anni.
  19.  A  decorrere  dalla data del 3 febbraio 1996 e con riferimento
all'elenco  anagrafico  con  il  quale  sono accertate le giornate di
lavoro  agricolo  dell'anno  1996  e  seguenti, cessa la compilazione
degli  elenchi  suppletivi  trimestrali  di  cui  all'articolo  7 del
decreto-legge  3  febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  11  marzo  1970, n. 83, e all'articolo 13, comma 2, del
decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375.
  20.  Ai fini dell'accertamento delle giornate di lavoro nel settore
agricolo  e  della  formazione  degli elenchi anagrafici principali e
suppletivi  trimestrali,  limitatamente  all'anno  1995 e precedenti,
restano  confermate  le disposizioni di cui all'articolo 12 del regio
decreto  24  settembre  1940,  n.  1949,  e successive modificazioni,
nonche'  l'articolo  7  del  decreto-legge  3  febbraio  1970,  n. 7,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, e
l'articolo  13,  comma  2, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n.
375.