Art. 6.
               Disposizioni in materia di soppressione
       del Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU)

  1.  Per  effetto  della  soppressione del Servizio per i contributi
agricoli  unificati disposta dall'articolo 19 della legge 23 dicembre
1994, n. 724, con decorrenza 1 luglio 1995 la riscossione dei premi e
dei  contributi  di  previdenza  ed  assistenza sociale, dovuti per i
lavoratori  subordinati  ed  autonomi  del  settore  agricolo, rimane
unificata  ed  e'  attribuita all'Istituto nazionale della previdenza
sociale   (INPS)  che  ne  dispone  la  ripartizione  tra  l'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)
e le gestioni di pertinenza.
  2.   Per   effetto   della   soppressione   dello   SCAU,  disposta
dall'articolo 19 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, con decorrenza
1  luglio  1995  l'INPS subentra in tutti i rapporti attivi e passivi
facenti capo al soppresso SCAU.
  3.  E'  costituita, quale organo dell'INPS, la Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati
di  cui  al comma 1. La Commissione e' composta da tre rappresentanti
dei  lavoratori subordinati e tre rappresentanti dei datori di lavoro
e  dei lavoratori autonomi dell'agricoltura, nominati con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su designazione delle
organizzazioni   sindacali   a   carattere   nazionale   maggiormente
rappresentative e da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri del
lavoro  e  della  previdenza  sociale,  del  tesoro  e  delle risorse
agricole,  alimentari  e  forestali,  nonche'  dai direttori generali
dell'INPS e dell'INAIL o da un loro delegato.
  4.  La Commissione di cui al comma 3 nella prima seduta sceglie tra
i  propri membri il presidente che, in caso di assenza o impedimento,
puo' delegare un componente della Commissione stessa.
  5.  La Commissione decide, in unico grado, i ricorsi previsti dagli
articoli  10  e 15 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, e,
in  seconda istanza, i ricorsi di cui al comma 2 dell'articolo 11 del
predetto  decreto;  formula  pareri  in  ordine  alla  determinazione
annuale  dei  salari  medi  provinciali degli operai agricoli a tempo
determinato e indeterminato ed in ordine ai valori medi di impiego di
manodopera  per  singola  coltura  e  per  ciascun  capo di bestiame;
esercita   attivita'   consultiva  nei  confronti  del  consiglio  di
vigilanza e del consiglio di amministrazione dell'Istituto in materia
di  previdenza  agricola; esprime pareri sui ricorsi la cui decisione
e' attributita al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
  6.  Ai  fini  del  trasferimento all'INPS e all'INAIL del personale
gia' dipendente dello SCAU alla data di soppressione del medesimo, e'
istituita  presso  il Ministero del lavoro e della previdenza sociale
una  commissione  tecnica, composta di due dirigenti per ciascuno dei
Ministeri  del  lavoro e della previdenza sociale, del tesoro e delle
risorse   agricole,   alimentari   e   forestali.   Tale  commissione
provvedera'  ad  individuare  entro il 30 settembre 1995 il personale
dello   SCAU   che,   provvisoriamente  assegnato  all'INPS  per  gli
adempimenti  connessi  alle funzioni di cui ai precedenti commi sara'
trasferito  all'INPS  e  all'INAIL, con apposito decreto del Ministro
del  lavoro  e  della previdenza sociale. A tal fine l'INPS e l'INAIL
prevedono,   nell'ambito  della  propria  autonomia  organizzativa  e
funzionale,  apposite  strutture centrali e periferiche, da definirsi
nell'ordinamento dei servizi. Per le esigenze connesse all'esercizio,
da  parte  del  Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza sociale,
dell'attivita'  di coordinamento, indirizzo e vigilanza in materia di
previdenza  e  collocamento  in  agricoltura, il personale dello SCAU
trasferito  all'INPS  puo',  con  il suo consenso, essere comandato a
prestare servizio presso il predetto Ministero per un periodo massimo
di  tre  anni  e  nel limite di un contingente non superiore al 5 per
cento,   sulla   base   di   criteri  fissati  d'intesa  tra  le  due
amministrazioni.  Gli  oneri  relativi al trattamento economico e gli
oneri riflessi restano a carico dell'INPS.
  7.   I   trattamenti   integrativi,   comprensivi   dell'indennita'
integrativa  speciale,  erogati  dal  Fondo integrativo di previdenza
dello  SCAU  relativi  al  personale  cessato dal servizio fino al 30
settembre  1995,  sono  posti  a  carico  della  gestione speciale ad
esaurimento  costituita  presso  l'INPS ai sensi dell'articolo 75 del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761,
alla  quale vengono trasferiti i corrispettivi capitali di copertura,
costituiti  dalle  riserve  matematiche  relative  alle posizioni dei
singoli pensionati. Per il caso di insufficienza degli accantonamenti
costituiti  a  fronte  delle  prestazioni  del  Fondo  integrativo di
previdenza  dello SCAU, i maggiori oneri occorrenti per i capitali di
copertura  faranno  carico  al  bilancio  dell'INPS  e dell'INAIL, in
proporzione ai contingenti di personale trasferiti ai due istituti.
  8. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, sono confermati
le  fasi  procedurali  ed i provvedimenti posti in essere nel periodo
intercorrente  tra  il  30 giugno 1995 e la data di entrata in vigore
del presente decreto.