Art. 7. Tirocini formativi e di orientamento 1. Al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, sono promosse iniziative di tirocinio pratico e di esperienza a favore di soggetti che hanno gia' assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859. 2. Le iniziative di cui al comma 1 sono progettate ed attuate, anche su proposta degli enti bilaterali e delle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, da: a) universita'; b) provveditorati agli studi; c) istituzioni scolastiche statali e istituzioni scolastiche non statali che rilascino titoli di studio con valore legale; d) centri pubblici di formazione e/o orientamento, ovvero a partecipazione pubblica o operanti in regime di convenzione ai sensi dell'articolo 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845; e) agenzie regionali per l'impiego e uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; f) comunita' terapeutiche e cooperative sociali; g) servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla regione. 3. Gli organismi di cui al comma 2 avviano i soggetti di cui al comma 1 presso datori di lavoro pubblici e privati, dandone preventiva comunicazione all'ispettorato del lavoro territorialmente competente nonche' alle rappresentanze sindacali aziendali, ovvero, in mancanza, agli organismi locali delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative. I rapporti che i datori di lavoro privati e pubblici intrattengono con i soggetti ad essi avviati ai sensi del presente comma non costituiscono rapporti di lavoro. 4. I soggetti promotori sono tenuti ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro mediante convenzione con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilita' civile. Essi garantiscono la presenza di un tutor come responsabile didattico ed organizzativo delle attivita'. 5. I tirocini pratici di esperienza, qualora effettuati nell'ambito di attivita' di formazione professionale, sono disciplinati dall'articolo 15 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e dalla normativa regionale. Qualora la normativa regionale non indichi limiti di durata, ai predetti tirocini si applicano i limiti indicati al comma 6, lettera b). 6. I tirocini di cui al comma 1 sono attuati nell'ambito di progetti di orientamento e di formazione. Essi sono realizzati entro i limiti e con le modalita' di seguito indicate: a) per gli utenti in formazione scolastica, compresi gli utenti che hanno concluso i relativi studi da non piu' di sei mesi, hanno durata non superiore a tre mesi e vengono promossi dalle strutture scolastiche, formative e/o di orientamento; b) per gli utenti in attesa di occupazione ovvero inoccupati, disoccupati, in mobilita', hanno durata non superiore a quattro mesi, sono svolti in specifico ruolo o ambito lavorativo e vengono promossi dalle strutture di cui al comma 2, lettere d), e) ed f); c) per gli studenti universitari, compresi coloro che frequentano corsi per diplomi universitari, hanno durata non superiore a dodici mesi e vengono promossi dalle universita'; per coloro che hanno concluso i predetti studi da non piu' di dodici mesi, fatta esclusione per quelli impegnati nel servizio militare o in quello civile, i tirocini hanno durata non superiore a dodici mesi e vengono promossi dalle universita' e dai centri di orientamento; d) per gli utenti forniti di diploma di istruzione secondaria superiore che frequentino corsi post-secondari di perfezionamento o specializzazione hanno durata non superiore a sei mesi. Questi corsi sono istituiti sulla base di accordi tra l'amministrazione scolastica o le singole scuole e le regioni interessate, anche in relazione alle proposte delle associazioni dei datori di lavoro, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale e degli ordini professionali. Mediante la stipula di accordi o convenzioni con l'universita' le attivita' di formazione svolte nei corsi possono valere come crediti formativi utili ai fini della prosecuzione degli studi nei corsi universitari finalizzati al conseguimento dei diplomi universitari. 7. I limiti temporali di cui al comma 6 sono incrementati sino al doppio nel caso di tirocini di cui beneficino i soggetti portatori di handicap. La commissione regionale per l'impiego puo' disporre che, per specifici progetti relativi ai predetti lavoratori, la durata del tirocinio sia incrementata sino ad un massimo di ventiquattro mesi. I soggetti portatori di handicap che svolgono il tirocinio sono computabili ai fini dell'assolvimento dell'obbligo occupazionale previsto dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, quando il tirocinio e' svolto in attuazione di programmi di assunzione previsti da convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56. 8. I tirocini sono svolti sulla base di apposite convenzioni intervenute tra i soggetti di cui al comma 2 e i datori di lavoro, pubblici e privati. Esse devono: a) fare esplicito riferimento ad un progetto formativo e/o di orientamento che va allegato alla convenzione; b) indicare il nominativo del tutor aziendale e di quello incaricato dall'ente promotore di monitorare il tirocinio; c) indicare il periodo di svolgimento e la durata del tirocinio; d) indicare gli estremi identificativi delle assicurazioni di cui al comma 4. 9. Le disposizioni del presente articolo, comprese quelle relative alle coperture assicurative, sono estese ai cittadini comunitari che effettuano esperienze professionali in Italia, anche nell'ambito dei programmi comunitari in quanto compatibili con la regolamentazione degli stessi, nonche' ai cittadini extracomunitari secondo criteri e modalita' da definire mediante decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione e dell'interno. 10. Sono abrogati i commi 14, 15, 16, 17 e 18 dell'articolo 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, ed il comma 13 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863. 11. Nei limiti e secondo le modalita' determinate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, gli oneri finanziari connessi all'attuazione dei progetti di tirocinio previsti dal presente articolo a favore di giovani del Mezzogiorno presso imprese di regioni diverse del centro e del nord possono essere ammessi al rimborso totale o parziale ivi compresi, nel caso in cui i predetti progetti lo prevedano, quelli relativi alla spesa sostenuta dall'impresa per il vitto e l'alloggio del giovane. Alle finalita' del presente comma si provvede nei limiti delle risorse finanziarie preordinate allo scopo, nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 12. 12. Per la partecipazione al tirocinio, gli studenti lavoratori hanno diritto ad usufruire di una sospensione del rapporto di lavoro, nei termini e con le modalita' previsti dalla contrattazione collettiva. La sostituzione del lavoratore giustifica l'assunzione con contratto di lavoro a termine.