Art. 7.
                Tirocini formativi e di orientamento

  1.  Al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro
nell'ambito   dei   processi  formativi  e  di  agevolare  le  scelte
professionali  mediante  la  conoscenza diretta del mondo del lavoro,
sono  promosse  iniziative  di  tirocinio  pratico  e di esperienza a
favore  di  soggetti  che  hanno gia' assolto l'obbligo scolastico ai
sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859.
  2.  Le  iniziative  di  cui  al comma 1 sono progettate ed attuate,
anche   su  proposta  degli  enti  bilaterali  e  delle  associazioni
sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, da:
    a) universita';
    b) provveditorati agli studi;
    c)  istituzioni scolastiche statali e istituzioni scolastiche non
statali che rilascino titoli di studio con valore legale;
    d)  centri  pubblici  di  formazione  e/o  orientamento, ovvero a
partecipazione  pubblica o operanti in regime di convenzione ai sensi
dell'articolo 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845;
    e)  agenzie  regionali  per  l'impiego  e  uffici  periferici del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
    f) comunita' terapeutiche e cooperative sociali;
    g) servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti
pubblici delegati dalla regione.
  3.  Gli  organismi  di  cui al comma 2 avviano i soggetti di cui al
comma   1  presso  datori  di  lavoro  pubblici  e  privati,  dandone
preventiva  comunicazione all'ispettorato del lavoro territorialmente
competente  nonche'  alle rappresentanze sindacali aziendali, ovvero,
in  mancanza,  agli  organismi  locali delle confederazioni sindacali
maggiormente  rappresentative.  I  rapporti  che  i  datori di lavoro
privati  e  pubblici  intrattengono con i soggetti ad essi avviati ai
sensi del presente comma non costituiscono rapporti di lavoro.
  4.  I  soggetti  promotori  sono tenuti ad assicurare i tirocinanti
contro  gli  infortuni sul lavoro mediante convenzione con l'Istituto
nazionale  per  l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e per
la  responsabilita' civile. Essi garantiscono la presenza di un tutor
come responsabile didattico ed organizzativo delle attivita'.
  5. I tirocini pratici di esperienza, qualora effettuati nell'ambito
di   attivita'   di   formazione   professionale,  sono  disciplinati
dall'articolo  15  della  legge  21  dicembre  1978,  n. 845, e dalla
normativa  regionale.  Qualora  la  normativa  regionale  non indichi
limiti di durata, ai predetti tirocini si applicano i limiti indicati
al comma 6, lettera b).
  6.  I  tirocini  di  cui  al  comma  1  sono attuati nell'ambito di
progetti  di orientamento e di formazione. Essi sono realizzati entro
i limiti e con le modalita' di seguito indicate:
    a)  per  gli utenti in formazione scolastica, compresi gli utenti
che  hanno  concluso  i relativi studi da non piu' di sei mesi, hanno
durata  non  superiore  a tre mesi e vengono promossi dalle strutture
scolastiche, formative e/o di orientamento;
    b)  per  gli  utenti  in attesa di occupazione ovvero inoccupati,
disoccupati, in mobilita', hanno durata non superiore a quattro mesi,
sono svolti in specifico ruolo o ambito lavorativo e vengono promossi
dalle strutture di cui al comma 2, lettere d), e) ed f);
    c) per gli studenti universitari, compresi coloro che frequentano
corsi  per  diplomi universitari, hanno durata non superiore a dodici
mesi  e  vengono  promossi  dalle  universita';  per coloro che hanno
concluso  i  predetti  studi  da  non  piu'  di  dodici  mesi,  fatta
esclusione  per  quelli  impegnati  nel servizio militare o in quello
civile, i tirocini hanno durata non superiore a dodici mesi e vengono
promossi dalle universita' e dai centri di orientamento;
    d)  per  gli  utenti  forniti di diploma di istruzione secondaria
superiore  che  frequentino corsi post-secondari di perfezionamento o
specializzazione  hanno durata non superiore a sei mesi. Questi corsi
sono istituiti sulla base di accordi tra l'amministrazione scolastica
o le singole scuole e le regioni interessate, anche in relazione alle
proposte   delle   associazioni   dei   datori   di   lavoro,   delle
organizzazioni  sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative
a livello nazionale e degli ordini professionali. Mediante la stipula
di accordi o convenzioni con l'universita' le attivita' di formazione
svolte  nei corsi possono valere come crediti formativi utili ai fini
della  prosecuzione degli studi nei corsi universitari finalizzati al
conseguimento dei diplomi universitari.
  7.  I  limiti temporali di cui al comma 6 sono incrementati sino al
doppio nel caso di tirocini di cui beneficino i soggetti portatori di
handicap.  La  commissione regionale per l'impiego puo' disporre che,
per specifici progetti relativi ai predetti lavoratori, la durata del
tirocinio sia incrementata sino ad un massimo di ventiquattro mesi. I
soggetti  portatori  di  handicap  che  svolgono  il  tirocinio  sono
computabili  ai  fini  dell'assolvimento  dell'obbligo  occupazionale
previsto  dalla  legge  2 aprile 1968, n. 482, quando il tirocinio e'
svolto   in   attuazione  di  programmi  di  assunzione  previsti  da
convenzioni  stipulate  ai  sensi  dell'articolo  17  della  legge 28
febbraio 1987, n. 56.
  8.  I  tirocini  sono  svolti  sulla  base  di apposite convenzioni
intervenute  tra  i  soggetti di cui al comma 2 e i datori di lavoro,
pubblici e privati. Esse devono:
    a)  fare  esplicito  riferimento  ad un progetto formativo e/o di
orientamento che va allegato alla convenzione;
    b)  indicare  il  nominativo  del  tutor  aziendale  e  di quello
incaricato dall'ente promotore di monitorare il tirocinio;
    c) indicare il periodo di svolgimento e la durata del tirocinio;
    d) indicare gli estremi identificativi delle assicurazioni di cui
al comma 4.
  9.  Le disposizioni del presente articolo, comprese quelle relative
alle  coperture assicurative, sono estese ai cittadini comunitari che
effettuano  esperienze professionali in Italia, anche nell'ambito dei
programmi  comunitari  in  quanto compatibili con la regolamentazione
degli  stessi, nonche' ai cittadini extracomunitari secondo criteri e
modalita'  da  definire  mediante  decreto  del Ministro del lavoro e
della  previdenza  sociale, di concerto con i Ministri della pubblica
istruzione e dell'interno.
  10.  Sono  abrogati i commi 14, 15, 16, 17 e 18 dell'articolo 9 del
decreto-legge  20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  19  luglio 1993, n. 236, ed il comma 13 dell'articolo 3
del   decreto-legge   30   ottobre  1984,  n.  726,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863.
  11.  Nei  limiti e secondo le modalita' determinate con decreto del
Ministro  del lavoro e della previdenza sociale, gli oneri finanziari
connessi  all'attuazione  dei  progetti  di  tirocinio  previsti  dal
presente  articolo a favore di giovani del Mezzogiorno presso imprese
di  regioni  diverse  del centro e del nord possono essere ammessi al
rimborso  totale  o parziale ivi compresi, nel caso in cui i predetti
progetti   lo   prevedano,   quelli  relativi  alla  spesa  sostenuta
dall'impresa  per  il  vitto e l'alloggio del giovane. Alle finalita'
del  presente  comma si provvede nei limiti delle risorse finanziarie
preordinate  allo  scopo,  nell'ambito del Fondo per l'occupazione di
cui all'articolo 1, comma 12.
  12.  Per  la  partecipazione  al tirocinio, gli studenti lavoratori
hanno diritto ad usufruire di una sospensione del rapporto di lavoro,
nei   termini  e  con  le  modalita'  previsti  dalla  contrattazione
collettiva.  La  sostituzione  del lavoratore giustifica l'assunzione
con contratto di lavoro a termine.