Art. 8.
               Misure straordinarie per la promozione
          del lavoro autonomo nelle regioni del Mezzogiorno

  1.  Per  favorire  la  diffusione  di  forme di lavoro autonomo, la
Societa'  per  l'imprenditorialita'  giovanile  S.p.a., costituita ai
sensi  del  decreto-legge  31  gennaio  1995,  n. 26, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge 29 marzo 1995, n. 95, cura la selezione,
il   finanziamento   e  l'assistenza  tecnica  di  progetti  relativi
all'avvio   di   attivita'   autonome   realizzate  da  inoccupati  e
disoccupati  residenti  nei  territori  di  cui  all'obiettivo  1 dei
programmi comunitari.
  2.  I  proponenti delle domande selezionate vengono ammessi a corsi
di  formazione/selezione,  non  retribuiti,  della  durata di quattro
mesi,   durante   i   quali   viene   definitivamente  verificata  la
fattibilita' dell'idea progettuale e vengono trasferite ai proponenti
le  principali  conoscenze  in  materia  di  gestione. La struttura e
l'impostazione  delle  attivita'  formative  sono ispirate ai criteri
previsti  dall'Unione  europea  per  i  programmi  del  Fondo sociale
europeo.
  3. Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e
della  previdenza  sociale,  fissa  con  proprio  decreto  criteri  e
modalita' di concessione delle agevolazioni.
  4.   Per   le   finalita'  di  cui  al  comma  1  la  Societa'  per
l'imprenditorialita'  giovanile  S.p.a.  concede  ai soggetti, la cui
proposta  sia ritenuta valida da un punto di vista tecnico-economico,
le seguenti agevolazioni:
    a)  fino  a  trenta  milioni  a  fondo  perduto,  per l'acquisto,
documentato, di attrezzature;
    b)  fino a venti milioni di prestito, restituibile in cinque anni
con  garanzie  da acquisire sull'investimento, mediante iscrizione di
privilegio speciale;
    c)  fino a dieci milioni, a fondo perduto, per spese di esercizio
sostenute nel primo anno di attivita';
    d) l'affiancamento di un tutor specializzato.
  5.   Per   l'attuazione  del  presente  articolo  la  Societa'  per
l'imprenditorialita'  giovanile  S.p.a.  stipula apposita convenzione
con i Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro.
  6.  Per  le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata la
spesa  di  lire 30 miliardi per l'anno 1995 e di lire 50 miliardi per
l'anno  1996.  Le  predette  somme  possono  essere  utilizzate quale
copertura   della  quota  di  finanziamento  nazionale  di  programmi
coofinanziati dall'Unione europea.
  7.  I  titolari  delle  indennita'  di  mobilita'  ammessi al corso
possono  cumulare  le agevolazioni di cui al comma 4 con il beneficio
previsto  dall'articolo  7,  comma  5, della legge 23 luglio 1991, n.
223.