Art. 9.
          Piani per l'inserimento professionale dei giovani
             nelle aree ad alto tasso di disoccupazione

  1. Il comma 3 dell'articolo 15 del decreto-legge 16 maggio 1994, n.
299,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n.
451, e' sostituito dal seguente:
  "  3.  I progetti di cui al comma 1, lettera b), sono redatti dalle
associazioni  dei  datori  di  lavoro,  ovvero  da ordini e/o collegi
professionali  sulla  base  di  apposite  convenzioni  predisposte di
concerto  con le agenzie per l'impiego ed approvate dalle commissioni
regionali per l'impiego.".
  2. Il comma 7 dell'articolo 15 del decreto-legge 16 maggio 1994, n.
299,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n.
451, e' sostituito dal seguente:
  "  7.  L'assegnazione  dei  giovani  avviene  a  cura delle sezioni
circoscrizionali  per  l'impiego  sulla base di criteri fissati dalle
commissioni regionali per l'impiego.".
  3.  Per  l'assegnazione  dei giovani di cui al comma 2, il Ministro
del   lavoro   e   della   previdenza   sociale   puo'  disporre,  in
considerazione della specificita', anche territoriale, dell'emergenza
occupazionale,  modalita'  straordinarie,  ivi compresa l'adozione di
criteri  quali  il  carico familiare, l'eta' anagrafica e il luogo di
residenza.
  4.  I  piani  di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 16
maggio  1994,  n.  299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1994, n. 451, sono realizzati fino all'anno 1998.