Art. 10.

  1.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore il giorno successivo a
quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 1 ottobre 1996
                              SCALFARO
                                  PRODI, Presidente del Consiglio dei
                                                             Ministri
                                    CIAMPI, Ministro del tesoro e del
                                      bilancio e della programmazione
                                                            economica
                                    TREU, Ministro del lavoro e della
                                                   previdenza sociale
Visto, il Guardasigilli: FLICK