Art. 2.

  1. Il termine del 31 dicembre 1994, di cui all'articolo 2, comma 8,
del   decreto-legge   5   ottobre   1993,  n.  398,  convertito,  con
modificazioni,   dalla  legge  4  dicembre  1993,  n.  493,  relativo
all'affidamento  dei lavori di riparazione e ricostruzione ad imprese
iscritte   in   apposito  albo  tenuto  dalla  camera  di  commercio,
industria,  artigianato  e agricoltura, e' ulteriormente differito al
31 dicembre 1998.
  2.  Per gli atti per i quali occorre il parere delle commissioni di
cui all'articolo 19 del testo unico approvato con decreto legislativo
30  marzo  1990,  n. 76, in luogo di queste, ove occorra, a richiesta
del   sindaco  del  comune  interessato,  e'  nominato  dal  prefetto
competente  per  territorio  un  commissario  ad acta per la verifica
della   congruita'  e  della  sussistenza  dei  requisiti  formali  e
sostanziali   in   ordine   alla  concessione  dei  provvedimenti  di
assegnazione dei contributi, e per esprimere il prescritto parere.
  3.  Entro  il  31 gennaio 1998 il Governo presenta una relazione al
Parlamento  sul  completamento del programma di edilizia residenziale
pubblica,  sulle  opere  di  urbanizzazione  primaria  e  di edilizia
scolastica,   sul   ripristino   delle   opere   vandalizzate,  sulla
concessione  ed  erogazione  dei  contributi,  sulla  definizione dei
contenziosi  e,  piu'  in  generale, sulla utilizzazione ed efficacia
della spesa, nonche' sullo stato e sui problemi della ricostruzione.