Art. 2. 1. Il termine del 31 dicembre 1994, di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, relativo all'affidamento dei lavori di riparazione e ricostruzione ad imprese iscritte in apposito albo tenuto dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, e' ulteriormente differito al 31 dicembre 1998. 2. Per gli atti per i quali occorre il parere delle commissioni di cui all'articolo 19 del testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, in luogo di queste, ove occorra, a richiesta del sindaco del comune interessato, e' nominato dal prefetto competente per territorio un commissario ad acta per la verifica della congruita' e della sussistenza dei requisiti formali e sostanziali in ordine alla concessione dei provvedimenti di assegnazione dei contributi, e per esprimere il prescritto parere. 3. Entro il 31 gennaio 1998 il Governo presenta una relazione al Parlamento sul completamento del programma di edilizia residenziale pubblica, sulle opere di urbanizzazione primaria e di edilizia scolastica, sul ripristino delle opere vandalizzate, sulla concessione ed erogazione dei contributi, sulla definizione dei contenziosi e, piu' in generale, sulla utilizzazione ed efficacia della spesa, nonche' sullo stato e sui problemi della ricostruzione.