Art. 4.

  1.  Tutti  gli  oneri  relativi alla definizione delle controversie
insorte  per  la realizzazione degli interventi di cui al titolo VIII
della  legge  14  maggio  1981, n. 219, e successive modificazioni ed
integrazioni,  aventi  titoli  in atti o fatti anteriori al 24 giugno
1995,  valutati  in  lire  200 miliardi per l'anno 1996 e in lire 250
miliardi  per  l'anno  1997,  sono  posti  a carico del Ministero del
bilancio  e  della  programmazione  economica.  Al  relativo onere si
provvede,  quanto  a  lire  200 miliardi per l'anno 1996 e a lire 250
miliardi  per  l'anno  1997,  mediante  riduzione  dello stanziamento
iscritto al capitolo 7098 dello stato di previsione del Ministero del
bilancio  e  della programmazione economica per gli anni 1996 e 1997,
intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 17, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67, cosi'
come rideterminata dalla tabella "F" della legge 28 dicembre 1995, n.
550.
  2.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.