Art. 4. 1. Tutti gli oneri relativi alla definizione delle controversie insorte per la realizzazione degli interventi di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni, aventi titoli in atti o fatti anteriori al 24 giugno 1995, valutati in lire 200 miliardi per l'anno 1996 e in lire 250 miliardi per l'anno 1997, sono posti a carico del Ministero del bilancio e della programmazione economica. Al relativo onere si provvede, quanto a lire 200 miliardi per l'anno 1996 e a lire 250 miliardi per l'anno 1997, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 7098 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per gli anni 1996 e 1997, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67, cosi' come rideterminata dalla tabella "F" della legge 28 dicembre 1995, n. 550. 2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.