Art. 5. 1. Al fine dello svolgimento delle attivita' necessarie per la definizione in via amministrativa del contenzioso di cui all'articolo 4, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, nomina un commissario straordinario. 2. Il commissario straordinario procede alla ricognizione di tutte le controversie in corso avanti al giudice ordinario o a collegi arbitrali, di quelle decise con lodo arbitrale o con sentenze non passate in giudicato, nonche' di quelle per le quali ancora non sia stato instaurato giudizio. Sulla base dell'istruttoria svolta, acquisito il parere dell'avvocatura distrettuale dello Stato su ogni controversia, il commissario straordinario formula proposta di definizione in via amministrativa. Eventuali transazioni non possono superare il 30% delle somme oggetto del contenzioso, al netto degli interessi e della rivalutazione monetaria intervenuta. 3. Non puo' procedersi a definizione in via amministrativa quando la controversia derivi da interventi in relazione ai quali sia in corso un procedimento per irregolarita' nell'affidamento o nell'esecuzione dei lavori. 4. Il commissario straordinario si avvale del personale in servizio presso la struttura del funzionario incaricato dal CIPE per la gestione degli interventi di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni, che puo' essere trattenuto in servizio anche oltre il limite di cui all'articolo 1, comma 2, fino alla definizione del contenzioso e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 1997; si avvale altresi', nel limite massimo di 20 unita' e fino alla stessa data, di personale della regione, del comune di Napoli o di altri enti pubblici gia' in servizio presso la struttura del funzionario incaricato dal CIPE alla data del 31 dicembre 1994. Tale personale e' collocato in posizione di comando presso il commissario straordinario, previa intesa con la regione, il comune di Napoli o l'ente di provenienza.