Art. 6.

  1.  Per  consentire l'esercizio delle attivita' di cui all'articolo
5,  a  decorrere  dal  1  luglio  1996  e fino al 30 giugno 1997, non
possono essere notificate domande arbitrali o giudiziarie e i giudizi
in  corso  e  tutti i relativi termini sostanziali e processuali sono
sospesi.
  2.  Le domande notificate nel periodo intercorrente fra il 1 luglio
1996  e  la data di entrata in vigore del presente decreto sono prive
di efficacia.
  3. Nell'ipotesi di cui all'articolo 5, comma 3, la sospensione dura
fino  all'archiviazione  dell'indagine  penale ovvero al passaggio in
giudicato della sentenza di proscioglimento.
  4.  Le controversie derivanti dai rapporti posti in essere ai sensi
del  titolo  VIII  della  legge  14 maggio 1981, n. 219, e successive
modificazioni   ed  integrazioni,  aventi  titolo  in  atti  e  fatti
anteriori  al 24 giugno 1995, fanno capo al commissario straordinario
di  cui all'articolo 5, comma 1. Salvo quanto disposto dai precedenti
commi  1  e 2, ogni atto o domanda arbitrale e giudiziale deve essere
notificato  al  commissario  straordinario  nel suo domicilio ex lege
presso l'avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli.
  5.  Sempre  salvo  quanto  disposto  ai commi 1 e 2, la facolta' di
declinatoria   della  competenza  arbitrale  puo'  essere  esercitata
disgiuntamente   dal   commissario  straordinario  o  dall'avvocatura
distrettuale dello Stato di Napoli.
  6. L'articolo 22, comma 9-bis, del decreto-legge 23 giugno 1995, n.
244,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 8 agosto 1995, n.
341, e' soppresso.