Art. 6. 1. Per consentire l'esercizio delle attivita' di cui all'articolo 5, a decorrere dal 1 luglio 1996 e fino al 30 giugno 1997, non possono essere notificate domande arbitrali o giudiziarie e i giudizi in corso e tutti i relativi termini sostanziali e processuali sono sospesi. 2. Le domande notificate nel periodo intercorrente fra il 1 luglio 1996 e la data di entrata in vigore del presente decreto sono prive di efficacia. 3. Nell'ipotesi di cui all'articolo 5, comma 3, la sospensione dura fino all'archiviazione dell'indagine penale ovvero al passaggio in giudicato della sentenza di proscioglimento. 4. Le controversie derivanti dai rapporti posti in essere ai sensi del titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni, aventi titolo in atti e fatti anteriori al 24 giugno 1995, fanno capo al commissario straordinario di cui all'articolo 5, comma 1. Salvo quanto disposto dai precedenti commi 1 e 2, ogni atto o domanda arbitrale e giudiziale deve essere notificato al commissario straordinario nel suo domicilio ex lege presso l'avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli. 5. Sempre salvo quanto disposto ai commi 1 e 2, la facolta' di declinatoria della competenza arbitrale puo' essere esercitata disgiuntamente dal commissario straordinario o dall'avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli. 6. L'articolo 22, comma 9-bis, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, e' soppresso.